AssoAmbiente

Circolari

p58871GH

Il tema dei servizi pubblici locali continua a essere oggetto di attenzione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza, della Commissione europea e del Consiglio di Stato, con particolare e specifica attenzione al settore della gestione dei rifiuti urbani.

Autorità Garante della Concorrenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con Atto di Segnalazione n. 375 del 28 dicembre 2006, ha espresso l’atteso Parere sulla riforma dei servizi pubblici locali di cui al DDL AS 772, c.d. Lanzillotta, prendendo spunto da due casi di affidamento diretto, entrambi relativi ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, considerati non legittimi alla luce della giurisprudenza comunitaria. In sintesi e nel merito, rinviando alla lettura del documento, disponibile sul nostro sito www.fise.org (parte pubblica) e sul sito www.agcm.it, l’Autorità evidenzia:

  1. come le distorsioni applicative da parte degli enti locali nel ricorso all’ in-house procurement siano eccessivamente frequenti;
  2. come distorsivi sono anche i processi di fusione/incorporazione tra società pubbliche, che determinano un “allentamento” del controllo tra enti locali e impresa;
  3. il conflitto di interessi tra soggetto di regolazione e controllo, cioè l’ente locale titolare, e soggetto gestore in-house, e come tale conflitto sussista anche nelle società miste, che opportunamente quindi il d.d.l. Lanzillotta considera residuali;
  4. la contraddittorietà della clausola di salvaguardia a favore di gestioni pubbliche nel settore idrico.

In tali premesse, l’Autorità suggerisce al legislatore di definire in maniera più dettagliata la legislazione applicabile, al fine di limitare le distorsioni, e comunque prevedere espressamente che l’in-house sia soluzione effettivamente sussidiaria rispetto al ricorso al mercato; l’Autorità rileva anche come, in assenza di un quadro concorrenziale che dia al mercato regole di trasparenza in materia di prezzi e di qualità dei servizi, risulti necessario individuare organi di regolazione indipendenti caratterizzati da un elevato livello di specializzazione e raccomanda una determinazione stringente della fase transitoria.

Commissione Europea.

 Si è potuto recentemente accertare che la Commissione europea ha avviato con lettera del 12 ottobre 2006 la messa in mora della Repubblica italiana per il mancato rispetto delle normative in materia di appalti pubblici nell’affidamento effettuato alla società Belice Ambiente spa, a totale capitale pubblico locale, per la gestione dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale TP2, nella provincia di Trapani.

Nel merito si tratta di una fattispecie “tipica” di affidamento in-house a società interamente pubblica, caratterizzata da modalità che non appaiono coerenti con i più recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria (es. Parking Brixen); è peraltro di tutta evidenza come nella fase attuale di dibattito sul DDL AS 772 l’attenzione della Commissione europea sia importantissima.

In relazione a questa fattispecie, che comporta responsabilità dello Stato centrale per determinazioni assunte a livello territoriale, si segnalano le molte disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 volte a impegnare, con assunzione di responsabilità economiche verso lo Stato e diritto di rivalsa, le Regioni e gli Enti locali al rispetto delle norme comunitarie e alle decisioni della Corte di Giustizia (commi da 1213 a 1220).

Consiglio di Stato.

Last but not least, si segnala, sempre riferita al settore, la recente decisione del Consiglio di Stato, disponibile a richiesta, n. 5 dell’8 gennaio 2007, nella quale si conferma la precedente sentenza del TAR favorevole all’azienda privata ricorrente e si afferma che difetta il requisito del “controllo analogo” la società per azioni pubblica nella quale gli enti locali hanno solo i normali poteri attributi dal codice civile agli azionisti.

La fattispecie esaminata, in concreto, si riferisce al Consorzio Intercomunale Mantovano per l’Ecologia, - C.I.M.E., costituito da sessantanove comuni della provincia di Mantova e dalla Provincia medesima, con deliberazione assembleare del 23 dicembre 1995, successivamente trasformatosi nella società S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana avente per oggetto, secondo lo statuto, tutto il ciclo della nettezza urbana, dalla raccolta dei rifiuti solidi alla gestione delle discariche, per conto dei comuni, di loro consorzi, enti in genere e loro consorzi e imprese private.

Confidando che tale importante serie di atti, spesso frutto di iniziative associative o di aziende aderenti, determini mutamenti concreti non solo e non tanto a livello legislativo nazionale quanto al livello territoriale competente, anche in relazione alla recente scadenza del termine del 31 dicembre 2006, previsto dall’art. 113 del Testo unico enti locali, per la decadenza degli affidamenti in-house non coerenti con i dettami del diritto nazionale e comunitario.

Con riserva di continuare a tenere informate le aziende e nel rimanere a disposizione (g.gherardelli@fise.org), si inviano i migliori saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 11.01.2007

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