AssoAmbiente

Circolari

p59012_CE

A seguito dei numerosi casi di erronea interpretazione da parte delle sedi locali delle Agenzie delle Entrate delle disposizioni vigenti in merito alla vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti, a conferma di quanto già anticipato con nostre circolari prot.n. p56719 e prot.n. p57410, precisiamo quanto segue.

L’art. 190 del D.Lgs. n. 152/06, recante la disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ha previsto al comma 6 che “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA”.

L’obbligo di vidimazione dei registri IVA è stato abolito dall’articolo 8 della Legge 203/01, (di modifica dell’art. 39 del DPR 633/72), pertanto anche i registri di carico e scarico rifiuti non devono essere più vidimati.

Tuttavia alcune Agenzie locali continuano a richiedere la vidimazione del suddetto registro, a seguito della dichiarazione di inefficacia operata dall’Avviso del Ministero dell’Ambiente del 26/6/06 nei confronti del D.M. 2 maggio 2006 recante ”Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico rifiuti, ai sensi dell’art. 195, commi 2, lettera n) e 4 del decreto legislativo n. 152/06”.

Nell’ambito del citato DM l’omologazione della disciplina dei registri di carico e scarico ai registri IVA era soltanto ripresa e ribadita essendo comunque contenuta nel comma 6 dell’art. 190, D.Lgs. n. 152/06 che è tuttora vigente e produttivo di effetti.

Pertanto, la dichiarata inefficacia del DM 2 maggio 2006 non comporta variazioni in merito alla non obbligatorietà della vidimazione dei registri, ma esclusivamente in merito al modello di registro da utilizzare. Infatti, sino all’emanazione di un nuovo decreto, per la compilazione del registro di carico e scarico, è obbligatorio utilizzare il modello di cui al D.M. n. 148/98 in relazione al quale il D.lgs. n. 152/2006 chiarisce che, relativamente all’annotazione delle quantità, i metri cubi sono in alternativa non solo ai Kg ma anche ai litri.

Inoltre, viene superato l’obbligo di utilizzo delle carta a modulo continuo con la previsione della possibilità di utilizzare fogli mobili formato A4 regolarmente numerati dall’impresa.

Informiamo infine che, in relazione alle diverse interpretazioni delle Sezioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, l’Associazione è intervenuta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per assicurare che venga impartita, alle citate Agenzie, una direttiva per una corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, come sopra evidenziato.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessità al riguardo, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario ASSOAMBIENTE / UNIRE
Paolo Cesco

» 01.02.2007

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