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Circolari

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Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia di contributi statali per la rottamazione dei veicoli più inquinanti per comunicare che sulla G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007 è stato pubblicato il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

Il Decreto è in vigore dal giorno 2 febbraio 2007 e all’art. 14 modifica la disciplina dettata dall’art. 1, commi 224 e 225 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevedeva, per la rottamazione di autoveicoli ad uso promiscuo immatricolati come euro “0” o euro “1”, un contributo pari al costo della demolizione fino ad un massimo di 80 euro, nonché, quale ulteriore agevolazione, il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, per la durata di un anno, con modalità che da stabilire con Decreto del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero dell’Ambiente.

Le modifiche apportate riguardano in particolare la possibilità di ottenere il contributo fino ad un massimo di 80 euro e il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, non solo per la rottamazione di autoveicoli ad uso promiscuo (che recano l’indicazione trasporto promiscuo sul libretto di circolazione) euro “0” o euro “1”, ma anche in caso di rottamazione di autovetture immatricolate come euro “0” o euro “1”.

I benefici introdotti per la rottamazione di autovetture si applicano a partire dal 2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 7/2007.

Nel Decreto viene inoltre specificato che i benefici spettano esclusivamente qualora il soggetto che intende demolire il veicolo non ne acquisti uno nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione.

Per una migliore comprensione della procedura da seguire da parte del demolitore nel caso di demolizione ai sensi dell’art. 1, comma 224 della Legge n. 296/2006 diamo di seguito chiarimenti in relazione ai principali aspetti problematici.

Il contributo per la rottamazione è concesso per l’anno 2007: a partire dal 1° gennaio 2007 per veicoli trasporto promiscuo, euro “0" o euro “1", e dal 2 febbraio 2007 per le autovetture immatricolate come euro “0" o euro “1". I veicoli dovranno necessariamente essere consegnati ad un demolitore autorizzato.

Nei casi previsti dal citato art. 1, comma 224, il contributo è pari al costo della demolizione, ma solo fino ad un massimo di 80 euro, da intendersi a copertura sia dei costi relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA, sia degli eventuali costi relativi al trasporto del veicolo, ai sensi dell\\'art. 5, D.Lgs. n. 209/2003 e succ. mod..

Se tale costo supera il limite di 80 euro la parte eccedente dovrà essere pagata dal soggetto che intende demolire il veicolo stesso. In ogni caso l’IVA sull’eventuale trasporto è a carico del cittadino che demolisce il veicolo.

Analogamente, non rientra nel contributo statale il maggior costo di recupero connesso ad eventuali parti mancanti del veicolo stesso o per la presenza di rifiuti aggiunti, costo che pertanto deve essere sostenuto interamente dal soggetto che demolisce il veicolo ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 209/2003 e s.m.i..

La Legge Finanziaria prevede che il contributo sia anticipato dal centro di demolizione autorizzato che effettua la rottamazione. Nessun pagamento deve essere effettuato al detentore del veicolo: l’anticipazione consiste nel pagamento, per conto del proprietario, dei costi sopra evidenziati, cioè degli oneri PRA e del costo del trasporto.

Per recuperare quanto anticipato i demolitori devono conservare:

  • copia della fattura intestata al soggetto che ha demolito il veicolo, recante la dicitura “corrispettivo non incassato – si avvale del contributo statale di cui all’art. 1, comma 224 della Legge 296/2006, come modificato dall’art.14 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7”;
  • copia del libretto di circolazione;
  • certificato di rottamazione recante l’annotazione “usufruisce del contributo statale di cui all’art. 1, comma 224 della Legge 296/2006, come modificato dall’art.14 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7”;
  • certificato di Proprietà sul quale deve essere annotata la cessazione della circolazione;
  • dichiarazione completata e sottoscritta dal proprietario del veicolo come dal facsimile.

Gli importi anticipati potranno essere recuperati come credito di imposta da utilizzare in compensazione, dal momento in cui viene effettuata la radiazione del veicolo.

Il credito viene recuperato mediante il pagamento del modello F24 (utilizzabile, a titolo di esempio non esaustivo, per IVA, IRPEF, IRPEG, INAIL), anche se al momento non risulta ancora previsto un codice per l’indicazione del credito.

La Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) prevede ulteriori possibilità di contributi statali per la rottamazione di veicoli più inquinanti di cui forniamo una breve nota illustrativa.

A completamento informativo alleghiamo i commi da 224 a 241 della Legge Finanziaria 2007, nonché l’articolo 14 del D.L. n. 7/2007.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento su quanto sopra, si inviano i migliori saluti.

Il Coordinatore
Settore Autodemolizione
Anselmo Calò

» 06.02.2007

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