L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le seguenti circolari reperibili sul sito www.albogestoririfiuti.it:
1) Veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti speciali liquidi (1126/ALBO/PRES.)
A seguito dell’allegata Circolare del Ministero dei Trasporti prot. 47599 del 21 maggio u.s., che dispone che i veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali possono essere utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali liquidi ad eccezione di quelli rientranti nella normativa ADR, il Comitato nazionale ha ritenuto che i citati veicoli possono essere utilizzati per l’iscrizione nelle categorie 2 e 4, nonché nelle categorie 3 e 5, relative al trasporto dei rifiuti pericolosi, a condizione che i rifiuti da trasportare non rientrino nella normativa ADR.
La suddetta Circolare del Ministero abroga la precedente Circolare del Ministero dei trasporti D.G.138/97 prot.n. 2753/4203/L del 22 dicembre 1997, che escludeva i rifiuti speciali liquidi con caratteristiche di pericolosità ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 dalla possibilità di trasporto da parte dei veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri.
2) Curatela fallimentare di impresa iscritta all’Albo (1131/ALBO/PRES.)
In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune Sezioni regionali, il Comitato Nazionale dell’Albo ha chiarito che, in caso di iscrizione pienamente efficace, anche se riferita ad impresa sottoposta a procedura concorsuale, è possibile il trasferimento dell’iscrizione a seguito di cessione all’azienda o ramo d’azienda, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 406/98 e di quanto stabilito dallo stesso Comitato nazionale in materia di variazioni di iscrizione.
3) Fideiussioni per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (1197/ALBO/PRES.)
Coerentemente con le nuove disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006, che hanno abrogato la Legge n. 349/1986, il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno modificare gli schemi dei contratti fideiussori che devono essere stipulati per la prestazione delle garanzie finanziarie cui è subordinata l’iscrizione all’Albo, approvati con D.M. 8 ottobre 1996 e s.m.i. e con D.M. 5 luglio 2005.
Pertanto, in attesa dell’aggiornamento della normativa da ultimo citata, il Comitato ha disposto che negli schemi di contratto le parole “ai sensi dell’art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349” siano sostituite con le parole “ai sensi della parte VI del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Comitato ha disposto inoltre che la lettera b), dell’art. 6, degli schemi di contratto sia sostituita con il seguente testo “b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo Decreto legislativo”.
Cordiali saluti.
Il Segretario ASSOAMBIENTE/UNIRE
Paolo Cesco