AssoAmbiente

Circolari

p60193PE

Il prossimo 12 luglio entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo n. 1013/06 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, che sostituisce e modifica, in parte, le disposizioni del precedente Regolamento n. 259/03. La nuova normativa, a partire da tale data, diventerà obbligatoria in tutti i suoi elementi per i Paesi europei, senza necessità di atti nazionali di trasposizione.

Per quanto riguarda i contenuti del Regolamento europeo rimandiamo alle precedenti comunicazioni associative in materia, da ultimo la circolare n. 364/2006.

Sul tema del trasporto transfrontaliero dei rifiuti è stata emessa una nuova sentenze dalla Corte di giustizia europea, C-259/05. Il procedimento penale è stato promosso dal Governo olandese contro l’Omni Metal Service per aver esportato rifiuti di cavi elettrici dalla Spagna in Cina, con transito attraverso il territorio dei Paesi Bassi, senza aver previamente notificato tale spedizione alle autorità olandesi.

Contrariamente a quanto riportato dall’opinione dell’Avvocato Generale, Paolo Mengozzi, il 15 febbraio u.s., la Corte il 21 giugno scorso ha chiarito che i rifiuti esportati dalla comunità europea devono essere sottoposti a notifica qualora solo i singoli componenti degli stessi sono individualmente presenti in lista verde. Nello specifico la causa riguarda l’esportazione di cavi elettrici composti da un nucleo di rame ricoperto da una guaina in PVC e non l’esportazione di tali nuclei o guaine che siano stati precedentemente separati fra di loro. La voce GC 020 della lista verde di rifiuti figurante nell’allegato II del Regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda fili di cablaggio soltanto a condizione che questi provengano da equipaggiamenti elettronici.

Il Regolamento n. 259/93, come modificato dal successivo n. 2557/2001, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista verde di rifiuti contenuta nell’allegato II dello stesso non comporta che il regime istituito in forza del medesimo Regolamento, per quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto composito di cui trattasi.

Per quanti interessati la sentenza è disponibile al sito: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-259/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.

Cordiali saluti.

Il Segretario ASSOAMBIENTE e UNIRE
Paolo Cesco

» 03.07.2007

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