L’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Circolare n. 1343/ALBO/PRES. ha fornito la risposta ad alcune Sezioni Regionali in relazione alla necessità dell’apertura di un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 16, comma 1, 17, comma 1, lett. c), e 18 del D.M. n. 406/98, in caso di comportamenti oggetto di altre sanzioni amministrative.
Ricordiamo che gli articoli citati si riferiscono alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione all’Albo (art. 16, comma 1), cancellazione dall’Albo in presenza di specifiche condizioni (art. 17, comma 1 lett. c)), e al procedimento disciplinare (art. 18).
Il Comitato Nazionale ha richiamato il principio di specialità secondo cui ove uno stesso fatto sia punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si deve applicare la disposizione speciale.
Pertanto, conclude il Comitato, le Sezioni Regionali dovranno valutare volta per volta se le disposizioni sanzionatorie dell’Albo costituiscano o meno norma speciale.
La Circolare stabilisce, infine, a titolo esemplificativo, che l’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006, recante la “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” è norma speciale, e pertanto la relativa sanzione trova applicazione, rispetto alla regolamentazione dell’Albo.
Cordiali saluti.
Il Segretario ASSOAMBIENTE e UNIRE
Paolo Cesco