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Circolari

p61160CE

Si segnala la decisione in oggetto, allegata, che in primo luogo ribadisce la differenza elaborata fra appalto e concessione di pubblici servizi, consistente nel fatto che mentre nel primo si prevede un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi; nella concessione la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione.

Sulla base di tale presupposto, verificato che nella fattispecie, relativa al servizio di igiene urbana, il corrispettivo è riconosciuto dalla PA committente e pertanto si configura come un appalto di servizi, il TAR afferma che il suddetto servizio è rientrante nel divieto sancito dall' art. 13 d.l. n. 223 del 2006 in base al quale « Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, .… 2.- Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.… 4.- I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli …».

Si tratta di una decisione innovativa, che sottrae il comparto dalla disciplina dei servizi pubblici locali (afferma il TAR testualmente che il “servizio di igiene urbana e ambientale ….sicuramente non costituisce un servizio pubblico nel senso proprio del termine”) i cui contenuti dovranno essere verificati alla luce delle successive evoluzioni giurisprudenziali.

I migliori saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 03.12.2007
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