AssoAmbiente

Circolari

p61395NA

In aggiunta a quanto anticipato con precedente circolare n. 005/2008 del 7 gennaio u.s., in merito alla pubblicazione in G.U. n. 302, del 31 dicembre 2007, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, per quanto di interesse del settore evidenziamo che con l’art. 29 (v. allegato) sono stati prorogati, fino al 31 dicembre 2008, gli ecoincentivi per la rottamazione di autoveicoli, già previsti dalla Legge Finanziaria 2007.

Il decreto in sostanza conferma in parte le disposizioni della Legge Finanziaria 2007, introducendo nel contempo alcune modifiche.

In particolare nel caso di consegna per la demolizione di autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo immatricolati come “Euro 0”, “Euro 1” o “Euro 2” immatricolati fino al 31 dicembre 1998 è concesso un contributo pari al costo della demolizione fino ad un massimo di 150,00 euro.

Il “costo della demolizione” ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 209/2003 ricomprende i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA, i costi relativi all’eventuale trasporto del veicolo, nonché i costi per eventuali parti mancanti o rifiuti aggiunti.

Ricordiamo che il contributo è anticipato dal centro di demolizione che ritira il veicolo, che lo recupera come credito d’imposta. Nessun pagamento deve essere effettuato al detentore del veicolo: l’anticipazione consiste nel pagamento da parte del demolitore, per conto del proprietario, del costo di demolizione come sopra determinato.

Per poter usufruire di tale incentivo l’intestatario del veicolo da demolire deve impegnarsi a non acquistare un altro veicolo per i successivi tre anni dalla data della rottamazione.

La consegna del veicolo dovrà avvenire dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Qualora il soggetto che effettua la rottamazione senza contestuale acquisto di un veicolo nuovo, non risulti intestatario di un altro veicolo, potrà chiedere il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale per 3 anni o in alternativa, potrà richiedere un contributo di 800 euro per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing).

Le modalità per usufruire del rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale o del contributo per aderire alla fruizione del servizio saranno determinate con un successivo decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Per recuperare quanto anticipato i demolitori devono conservare:

  • copia della fattura intestata al soggetto che ha demolito il veicolo, recante la dicitura “corrispettivo non incassato – si avvale del contributo statale di cui alla Legge n. 296/2006 e s.m.i. prorogato dal D.L. n. 248/2007”;
  • copia del libretto di circolazione;
  • certificato di rottamazione recante l’annotazione “usufruisce del contributo statale di cui alla Legge n. 296/2006 e s.m.i. prorogato dal D.L. n. 248/2007”;
  • certificato di proprietà sul quale deve essere annotata la cessazione della circolazione;
  • dichiarazione completata e sottoscritta dal proprietario del veicolo come da fac-simile allegato.

L’art. 29 del D.L. n. 248/2007 prevede ulteriori possibilità di contributi statali per la rottamazione di:

  • autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo “Euro 0”, “Euro 1” o “Euro 2” immatricolati fino al 31 dicembre 1996 con contestuale acquisto di autovetture nuove “Euro 4” o “Euro 5” che non emettono oltre:
  1. 120 gr. Di CO2 al Km; 
  2. 140 gr. Di CO2 al Km; 
  3. 130 gr. Di CO2 se alimentati diesel;
  • autocarri “Euro 0” o “Euro 1” con peso non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati fino al 31 dicembre 1998 con contestuale acquisto
  1. di autovetture e autocarri alimentati tramite GPL o gas metano, alimentazione elettrica o a idrogeno; 
  2. veicoli nuovi “Euro 4” con peso inferiore a 3,5 t.;
  • motocicli “Euro 0” con contestuale acquisto di motocicli “Euro 3”.

Gli incentivi concessi in caso di contestuale acquisto di un veicolo nuovo sono anticipati dal venditore che li recuperano come credito d’imposta.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 10.01.2008
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