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Circolari

p61564GH

Si segnala, tra le molte decisioni che periodicamente intervengono sulla materia, la sentenza in oggetto, nella quale il Consiglio di Stato precisa che il comma 14 dell’’art. 113, del D.Lgs. 267/00 è una norma sicuramente eccezionale, in quanto esula dai canoni dell’ordinarietà laddove - in deroga al principio della tutela della concorrenza - consente agli enti locali di affidare direttamente, e perciò senza alcun confronto concorrenziale, la gestione dei servizi pubblici locali o di loro segmenti a soggetti da loro distinti, che abbiano la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all’uopo necessari.

E’ evidente, rileva il CdS, che la sua applicabilità al caso concreto richiede necessariamente la presenza di una fattispecie singolare, che non trovi adeguata disciplina negli ordinari strumenti e principi tratti dalla normativa nazionale e comunitaria che regola il settore. Deve cioè trattarsi di un’ipotesi inusuale in cui l’espletamento del servizio richieda l’utilizzazione di un complesso stabile di attrezzature e di impianti tecnologici, che siano di non agevole realizzazione, anche sotto l’aspetto economico, e che non appartengano all’ente locale, ma siano di proprietà di un soggetto estraneo all’Amministrazione.

Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali richiamati dal legislatore, vanno in particolare individuati in quelle infrastrutture fisse, complesse e non facilmente riproducibili (quali le linee ferroviarie, i gasdotti, le reti idriche, quelle telefoniche, ecc.) che attengono ai settori del trasporto, dell’energia e delle telecomunicazioni, e non siano da confondere con le attrezzature mobili, ove del caso deperibili ed agevolmente duplicabili, come sono quelle che afferiscono allo svolgimento del servizio di igiene urbana, nei suoi specifici segmenti relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti. Sempre secondo il CdS deve, cioè, trattarsi di infrastrutture inamovibili che appartengano ad un soggetto estraneo all’ente locale e di cui quest’ultimo non possa dotarsi, se non con rilevante e non conveniente dispendio di risorse finanziarie e strumentali.

Con riferimento alla fattispecie concreta, il supremo giudice amministrativo ha precisato anche che l’attività di smaltimento rifiuti, pur dovendo essere attuata con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento si colloca al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 113, comma 14° giacché, come esattamente osservato dal primo giudice, neanche la proprietà degli impianti di smaltimento consente l’affidamento diretto del servizio, non solo perché la gestione dell’intero ciclo rifiuti non è affatto obbligatoria e neppure necessitata dalla peculiarità del servizio, costituendo essa il frutto di una scelta discrezionale del Comune.

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 01.02.2008

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