AssoAmbiente

Circolari

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In considerazione delle numerose e diversificate problematiche che si stanno verificando a livello locale a seguito della prossima entrata in vigore delle disposizioni del “correttivo ambientale” che prevedono la vidimazione dei registri in oggetto ad opera delle Camere di Commercio ed in assenza di previsioni transitorie da parte del legislatore sulle modalità di comportamento dei soggetti obbligati in attesa della restituzione dei suddetti registri, dopo la vidimazione, da parte delle Camere di Commercio suggeriamo quanto segue.

Considerato che, ad oggi molte Camere di Commercio non ricevono i Registri per la vidimazione, obiettando che l’obbligo interverrà a partire dal 13 febbraio p.v. (data di entrata in vigore del correttivo ambientale) e che, pertanto, risulta impossibile per le aziende ad oggi “accelerare” la procedura di vidimazione suggeriamo di:

  • pagare i diritti di segreteria per la vidimazione dei registri che, indipendentemente dal numero delle pagine ammontano a 30,00 €; (al riguardo ricordiamo che ai sensi della Risoluzione delle Agenzie delle Entrate n. 159 del 11/11/2005 per la vidimazione non è dovuta né l’imposta di bollo né la tassa di concessione governativa);
  • recarsi il giorno 13 febbraio p.v. (data di entrata in vigore del “correttivo ambientale” e, quindi, dell’obbligo di vidimazione per le Camere di Commercio) presso le competenti CCIAA per richiedere la vidimazione di nuovi registri e farsi rilasciare l’apposita ricevuta da parte della Camera di Commercio attestante che i registri sono stati depositati per ricevere la vidimazione prevista dalla legge;
  • continuare a registrare sui “vecchi” registri secondo le tempistiche previste dalla legge sui registri fino al rilascio del registro vidimato dalle CCIAA.

In relazione alle diverse interpretazioni date in sede locale dalle amministrazioni provinciali, ribadiamo il suggerimento già indicatoVi con la nostra circolare n. 043/2008 del 30 gennaio scorso, e pertanto Vi invitiamo a verificare gli orientamenti in materia degli organi territoriali competenti.

A conferma di quanto sopra ci risulta, ad esempio, che la Provincia di Milano abbia “accolto” la validità dei registri già vidimati sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi).

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 06.02.2008

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