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p61851NA

A seguito delle modifiche introdotte all’art. 212, comma 8, dal II Decreto correttivo del Testo unico ambientale (D.Lgs. n. 4/2008), il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato l’allegata Deliberazione 3 marzo 2008, prot. n. 01/CN/ALBO avente ad oggetto “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 2, comma 30 del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”.

Ricordiamo che il novellato art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 prescrive una specifica modalità di iscrizione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto nei limiti di 30 kg o litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui i rifiuti sono prodotti.

La Deliberazione in oggetto disciplina l’invio della richiesta di iscrizione, per le categorie di soggetti sopra elencate, prevedendo che la comunicazione venga effettuata secondo lo schema di cui all’Allegato A alla Deliberazione stessa. La Sezione regionale, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, emette, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il provvedimento di iscrizione, ovvero, in mancanza, il provvedimento di rigetto della stessa.

Per quanto concerne la disciplina del periodo transitorio sono previste due ipotesi.
  • Richieste di iscrizione presentate fino al 12 febbraio 2008, sulle quali le sezioni regionali e provinciali non hanno ancora deliberato. In tal caso le Sezioni competenti devono provvedere ad emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del II Correttivo, cioè entro il 13 aprile 2008.
  • Richieste di iscrizione presentate a partire dal 13 febbraio 2008, con le modalità di cui alla Deliberazione dell’Albo 26 aprile 2006, n. 1. In tal caso le Sezioni regionali dell’Albo devono provvedere a richiedere le necessarie regolarizzazioni e integrazioni previste dalla vigente disciplina (Art. 212, comma 8 e Deliberazione in oggetto). Qualora le richieste delle Sezioni regionali non siano adempiute entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, l’istruttoria sarà dichiarata improcedibile.

La Deliberazione prevede infine che l’efficacia dell’iscrizione sia in ogni caso subordinata al versamento del diritto annuale di iscrizione.

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 07.03.2008
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