AssoAmbiente

Circolari

p61800LE

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare di illustrazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 4/08 (prot. n. p61558) e alle numerose richieste di chiarimento emerse nel corso del seminario tenuto da FISE il 27 febbraio scorso di aggiornamento sul TUA per evidenziare quanto segue.

In merito alle categorie progettuali rientranti nella normativa di VIA si segnala che dalla data di entrata in vigore del correttivo le attività di smaltimento e recupero in procedura semplificata non avranno nessun trattamento differenziato rispetto a quelle in procedura ordinaria e pertanto NON risulteranno più escluse ex lege dalla procedura di valutazione impatto ambientale.

Sinteticamente occorre ricordare che tali fattispecie erano state precedentemente escluse dallo svolgimento della procedura di VIA dal D.Lgs. 152/06, che aveva pedissequamente ripreso, in termini di categorie progettuali soggette alla disciplina sulla VIA, gli allegati del DPCM 3/9/99.

Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea, rilevando una non conformità della disciplina nazionale sulla VIA rispetto alle disposizioni della direttiva 97/11/CE (che non escludeva le procedure semplificate) aveva condannato l’Italia (causa C 486/04 del 23 novembre 2006) a sanare la non conformità e il legislatore italiano aveva emanato il DPCM 7 marzo 2007 che abrogava l’esclusione ex lege dalla VIA degli impianti di recupero in procedura semplificata.

Con l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs 152/06 (entrata in vigore differita al 31/07/07) che a sua volta abrogava il DPCM 3 settembre 1999 come modificato dal suddetto DPCM. 7 marzo 2007 tuttavia si era riproposto il problema della non conformità della normativa italiana alle disposizioni comunitarie.

Con il decreto correttivo legislatore nazionale ha definitivamente superato la non conformità mediante la riscrittura degli allegati del D.Lgs. n. 152/06 così come riportati in allegato.

Da una attenta analisi delle tipologie impiantistiche di interesse del settore e ora rientranti nel campo di applicazione della VIA, fermo restando che non sono più escluse le attività di recupero in regime semplificato si evincono le seguenti novità:

  • le attività di recupero rifiuti pericolosi da R2 a R9 non sono più soggette a VIA obbligatoria, ma a verifica di assoggettabilità ( punti z.a e z.b dell'allegato IV);
  • solo l’attività R1, sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi (in tal caso al di sopra delle 100 t/giorno), rimane soggetta a VIA obbligatoria, (vedi lettere m) ed n) dell’allegato III);
  • le attività di recupero, riferite ai rifiuti non pericolosi, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità se superano le 10t/g (la normativa precedente le assoggettava a VIA obbligatoria in caso di superamento della soglia di 100 t/giorno. Tale obbligatorietà, al di sopra delle 100 t/giorno, è rimasta solo per l’attività R1).

Per quanto concerne le disposizioni normative sulla VIA facciamo rinvio alla sintesi contenuta nella nostra circolare p61558 del 30 gennaio scorso e per quanto riguarda le tipologie impiantistiche relative alle SOLE attività di recupero ricadenti nel campo di applicazione della normativa, rinviamo all’allegato di seguito riportato (stralcio rispettivamente degli allegati III e IV del D.Lgs. n. 4/08).

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 10.03.2008
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