Segnaliamo, in vista degli adempimenti trimestrali connessi all’ecotassa, che la Regione Lombardia, in attuazione a quanto previsto dalla L 549/95 (art. 3, commi 24-41), ha stabilito con DGR n. VIII/6235 del 19 dicembre 2007, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2008.
In sintesi, la Delibera prevede per gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti, con caratteristiche individuate e che raggiungono le percentuali minime di recupero stabilite, devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica degli scarti e sovvalli. Al riguardo evidenziamo che dal 31 dicembre 2007, vengono fatti decadere i pareri e gli assensi fino a tale data concessi.
La Delibera regionale ha definito nuove percentuali minime di recupero, più restrittive rispetto a quelle richiamate da altre Regioni, per l’assoggettamento al pagamento del tributo in misura ridotta. Tali percentuali, riportate nell’allegato I alla Delibera, di seguito sintetizzata, devono essere determinate con il riferimento al quantitativo dei rifiuti in ingresso all’impianto di recupero e calcolate su base trimestrale.
Categoria Tipologia impianto Obiettivo Tipologia recupero dei rifiuti in ingresso
Cat. 1 sel. meccanica e/o riciclaggio > 70% rec. materia o energia
Cat. 2 sel. meccanica e/o riciclaggio rif. indiff. > 80% rec. materia o energia
Cat. 3 bioessiccazione da frazione rif. indiff. > 80% rec. materia o energia
Cat. 4 compostaggio per prod. ammendante > 40% rec. materia
Cat. 5 tratt. aerobico della fraz. organica > 40% rec. materia
La Delibera richiede che i rifiuti recuperati derivanti dagli impianti di cui sopra devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale, ovvero ai cicli di produzione o consumo.
Gli scarti degli impianti di selezione meccanica dell’indifferenziato, il cui flusso principale dei rifiuti è destinato al recupero energetico, a partire dal 1 gennaio 2009, non potranno usufruire dell’applicazione del tributo in misura ridotta, fermo restando, per il periodo transitorio, il rispetto della percentuale non inferiore all’80%, individuata nell’allegato I alla citata delibera regionale.
La Delibera prevede la determinazione con un successivo atto di percentuali di recupero ulteriormente dettagliate per specifiche tipologie impiantistiche.
Qualora riscontrate criticità nell’applicazione delle nuove disposizioni, Vi preghiamo di segnalarle alla Dssa Perrotta (tel 02 801428, e.mail e.perrotta@fise.org ), in vista di un prossimo incontro con gli uffici competenti della Regione.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco