Il D.Lgs. n. 234/2007 recante “Attuazione della Direttiva 2002/15/CE concernente l’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”, oltre a dare attuazione organica alla citata Direttiva è diretto a regolamentare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell\\'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Segnaliamo in particolare la disposizione dettata dall’articolo 8 che introduce l’obbligo di registrare l\\'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
A tale proposito, la Direzione Generale per l\\'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la nota, con la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito all’istituzione del registro dell’orario di lavoro da parte delle imprese di autotrasporto, sancendo in primo luogo che l’obbligo previsto dal citato articolo 8 si applica nei confronti di imprese che svolgono attività nel settore degli autotrasporti e sono, formalmente, inquadrate in tale ambito.
La nota ministeriale precisa inoltre che:
Segnaliamo inoltre che la sanzione amministrativa prevista per le diverse condotte connesse alla omessa istituzione e alla non corretta tenuta del registro va da 250,00 a 1.500,00 euro.
Per quanto concerne i possibili punti di contatto di tale disciplina con la disciplina relativa all’obbligo di installazione del cronotachigrafo, segnaliamo che ai veicoli esonerati dall’obbligo del cronotachigrafo non si applica la disposizione di cui all’articolo 8.
Per maggiori approfondimenti rinviamo al testo del Decreto riportato nel link.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco