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Circolari

p32135NA

Il D.Lgs. n. 234/2007 recante “Attuazione della Direttiva 2002/15/CE concernente l’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”, oltre a dare attuazione organica alla citata Direttiva è diretto a regolamentare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell\\'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Segnaliamo in particolare la disposizione dettata dall’articolo 8 che introduce l’obbligo di registrare l\\'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

A tale proposito, la Direzione Generale per l\\'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la nota, con la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito all’istituzione del registro dell’orario di lavoro da parte delle imprese di autotrasporto, sancendo in primo luogo che l’obbligo previsto dal citato articolo 8 si applica nei confronti di imprese che svolgono attività nel settore degli autotrasporti e sono, formalmente, inquadrate in tale ambito.

La nota ministeriale precisa inoltre che:

  • potrà essere utilizzato qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di attività;
  • costituisce un obbligo ulteriore rispetto alla tenuta dei regolamentari libri obbligatori (es. libro paga);
  • al fine di evitare inutili duplicazioni, l\\'annotazione deve avere ad oggetto soltanto i dati inerenti all\\'orario di lavoro del personale mobile, con esclusione degli altri dati già contenuti nei libri citati;
  • per ogni dipendente devono essere indicati: 
    1. Cognome; 
    2. Nome; 
    3. Numero di matricola; 
    4. Numero di ore lavorate in ciascun giorno (tenendo distinte le ore straordinarie).
  • sussiste il divieto di rimozione e l’obbligo di esibizione al personale di vigilanza;
  • nel caso di impossibilità alla registrazione dell\\'orario giornaliero (per mancato rientro giornaliero del lavoratore), l’annotazione dovrà essere effettuata entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni;
  • non devono essere presenti spazi in bianco, la scrittura va effettuata con inchiostro indelebile, non devono essere presenti abrasioni e cancellazioni visibili.

Segnaliamo inoltre che la sanzione amministrativa prevista per le diverse condotte connesse alla omessa istituzione e alla non corretta tenuta del registro va da 250,00 a 1.500,00 euro.

Per quanto concerne i possibili punti di contatto di tale disciplina con la disciplina relativa all’obbligo di installazione del cronotachigrafo, segnaliamo che ai veicoli esonerati dall’obbligo del cronotachigrafo non si applica la disposizione di cui all’articolo 8.

Per maggiori approfondimenti rinviamo al testo del Decreto riportato nel link.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 11.04.2008

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