AssoAmbiente

Circolari

p62206LE

Come noto il comma 8 dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/06 prevede l’iscrizione in una specifica sezione dell’Albo e con specifiche modalità ivi elencate dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chili o trenta litri giorno dei propri rifiuti.

Il Comitato dell’Albo successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione ha emanato la Deliberazione 26 aprile 2006 con cui disciplinava le modalità di iscrizione nella suddetta categoria prevedendo il rilascio immediato di un certificato provvisorio di iscrizione (Allegato B della Delibera 26/4/06) e l’emissione successiva, previa verifica dei requisiti richiesti, del provvedimento di iscrizione definitivo (Allegato C della Deliberazione 26/4/06).

Con la presente comunicazione ci preme evidenziare che risultano numerosi casi di mancato ritiro, da parte dell’impresa richiedente, di quei provvedimenti di iscrizione “definitivi” che sono stati rilasciati sulla base della Deliberazione 26 aprile 2006 e, quindi, anteriormente alla recente Delibera 3 marzo 2008 che ha nuovamente regolamentato le modalità di iscrizione per le imprese di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152 alla luce delle modifiche introdotte nello stesso articolo dal D.Lgs. n. 4/08.

Al riguardo riteniamo opportuno ricordare che ai sensi della Deliberazione 26 aprile 2006, così come integrata dalla successiva Deliberazione 4 luglio 2007, il termine di validità dei provvedimenti “provvisori” di iscrizione di cui all’allegato “B” della Delibera 26/4/2006 era stato fissato al 31/12/2007, mentre i provvedimenti rilasciati successivamente al 4 luglio 2007 avevano una validità di sei mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali, i soggetti che avevano inoltrato alla Sezione regionale richiesta di iscrizione dovevano essere in possesso e quindi aver ritirato il provvedimento definitivo di iscrizione ed aver pagato il diritto annuale di iscrizione, fissato dall’art. 212, comma 8 (50 euro) nonché la tassa di concessione governativa nella misura di 168 euro ai sensi del DPR n. 641/72 dal momento che sia l’omesso versamento che l’esercizio dell’attività senza aver ottenuto l’atto formale di iscrizione sono soggetti a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 9 del DPR 641/72.

A completamento di quanto sopra, facciamo presente che il possesso del certificato di iscrizione ai sensi dell’art. 212 comma 8 è non solo imprescindibile per quanti svolgono la citata attività ma anche per i gestori degli impianti di trattamento che ricevono i rifiuti da tali produttori, che si troverebbero altrimenti a ritirare il rifiuto da un soggetto non iscritto all’Albo e quindi con un titolo abilitativo non idoneo.

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 11.04.2008

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