AssoAmbiente

Circolari

p62324LE-NE

Come anticipato nei giorni scorsi, il Ministro dell’Ambiente ha firmato lo scorso 8 aprile il citato decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. In allegato riportiamo una nota esplicativa sui principali contenuti del decreto.

Al riguardo ricordiamo che l’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. n. 152/06 aveva inserito tra le definizioni quella di “centro di raccolta” definendolo come “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. Nell’ambito della stessa definizione è stato previsto dal legislatore che la disciplina dei suddetti centri di raccolta sarebbe stata regolata con Decreto del Ministero dell’Ambiente.

Il provvedimento, in attuazione del Testo unico ambientale, come recentemente modificato dal “secondo correttivo” (D.Lgs. 4/08), introduce un regime semplificato per le piazzole comunali (cd. “eco-piazzole”), configurando le attività ivi effettuate come attività di “raccolta” (anziché di “stoccaggio”), assoggettando di conseguenza i gestori di tali centri all’iscrizione all’Albo gestori (in base alla disciplina che verrà stabilita con una futura delibera del Comitato dell’Albo), anziché all’obbligo di autorizzazione regionale o provinciale.

Come detto, la disciplina stabilita dal decreto in esame troverà completamento una volta definiti i criteri, le condizioni e le modalità per l’iscrizione dei gestori dei centri di raccolta alla nuova sottocategoria 1 “Gestione centri di raccolta” dell’Albo gestori ambientali. In vista della predisposizione, da parte del Comitato dell’Albo (di cui FISE Assoambiente fa parte), dei requisiti tecnici e finanziari che dovranno essere dimostrati dai soggetti gestori dei centri di raccolta (ferme restando le disposizioni per il transitorio e quelle relative ai soggetti già iscritti all’Albo – v. nota allegata).

Quanti interessati ad inviare contributi e/o proposte tecniche per la regolamentazione della nuova sottocategoria, che riteniamo debba essere attuata con modalità che non comportino un “appesantimento” finanziario e tecnico per le aziende già iscritte nella categoria 1 che intendono gestire anche i suddetti centri, sono pregati di contattare la segreteria di Assoambiente o inviare una e-mail a p.cesco@fise.org.

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 09.05.2008

Recenti

11 Luglio 2024
2024/204/SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Circolare n. 2/2024 su Disponibilità dei veicoli immatricolati in altro Stato UE ai fini dell’iscrizione all’ANGA
Leggi di +
11 Luglio 2024
2024/203/SAEC-EUR/FA
Materiali a contatto con alimenti – Commissione UE revisiona le proposte di atti esecutivi
Leggi di +
10 Luglio 2024
2024/202/SA-LAV/MI
CCNL Servizi Ambientali 18/5/2022 – Collazione contratto collettivo unificato
Leggi di +
08 Luglio 2024
2024/201/SAEC-EUR/FA
Sostenibilità delle imprese–Pubblicata la nuova Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Leggi di +
08 Luglio 2024
2024/200/SAEC-GIU/LE
Sentenza cassazione su trasporto illecito di rifiuti
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL