AssoAmbiente

Circolari

p62428NA

Accordo relativo al trattamento dei RAEE e alla qualificazione delle aziende di recupero dei RAEE.

Informiamo che ASSORAEE ha sottoscritto con il Centro di Coordinamento RAEE l’allegato Accordo finalizzato a garantire omogenei livelli di trattamento e recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) al fine di assicurare la necessaria qualificazione del comparto.

L’Accordo mira a superare le attuali criticità connesse ad un diversificato livello autorizzativo territoriale e quindi di efficacia ambientale dei singoli impianti, che non permette una corretta competitività e lo sviluppo tecnologico delle aziende.

L’Accordo, previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c) del Decreto 185/2007, stabilisce in particolare standard tecnici gestionali di riferimento per quanti operano nel trattamento dei rifiuti tecnologici per conto dei Consorzi di produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), ad oggi costituiti, per far fronte ai propri obblighi gestionali e finanziari in materia di RAEE e presenti nell’ambito del Centro di Coordinamento RAEE.

L’Accordo (aperto a tutte le aziende di recupero RAEE) prevede, su richiesta delle stesse, un audit specifico condotto da certificatori terzi; l’esito positivo di tale audit è condizione necessaria per l’iscrizione ad un apposito elenco, gestito dal Centro di Coordinamento RAEE, all’interno del quale i Sistemi Collettivi individuano, con regole di mercato, i fornitori dei servizi di recupero dei RAEE.

In base all’Accordo, il Centro di Coordinamento si impegna a individuare gli enti certificatori, a rendere pubblico l’elenco delle aziende che avranno superato l’audit, e a chiedere ai Sistemi Collettivi di avvalersi esclusivamente di aziende accreditate, procedendo, in caso di inadempienza, alle opportune segnalazioni al Comitato di Vigilanza e Controllo.

Per maggiori approfondimenti trasmettiamo in allegato il testo dell’Accordo.

 

Accordo ANCI – CdC RAEE per il ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta comunali (CdR).

Nell’ambito dei lavori per la definizione dell’Accordo di programma previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera a) del Decreto 185/2007), con il fine di stabilire le condizioni di ritiro dei RAEE dai CdR da parte dei Sistemi Collettivi, l’ANCI, il Centro di Coordinamento RAEE e l’ANIE, con il supporto tecnico di Federambiente e FISE Assoambiente, hanno raggiunto una Intesa (v. comunicato allegato), sul corrispettivo da riconoscere ai Comuni per la gestione dei RAEE per il periodo di avvio del nuovo sistema che decorre dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008, termine massimo fissato per la registrazione al portale del CdC RAEE (v. precedente nostra circolare n. 339/07).

Tale corrispettivo mira a compensare gli oneri di trasporto e trattamento sostenuti dai comuni o soggetti delegati nel citato periodo. Va in proposito ricordato che per la fase del periodo transitorio, dal 1 settembre al 31 dicembre 2007, le condizioni sia per il riconoscimento di un corrispettivo forfettario sempre ai Comuni o ai gestori delegati, sia per quanto riguarda la registrazione presso il CdC RAEE delle piazzole comunali, sono riportate nella nostra citata circolare, mentre per quanto attiene la regolamentazione dei CdR comunali rinviamo alla nostra circolare n. 62324 del 9 maggio u.s..

Cogliamo l’occasione per ricordare che dalla operatività della citata registrazione dei CdR, il ritiro e il trattamento dei RAEE da detti centri sarà a carico dei produttori delle AEE, attraverso i singoli Sistemi collettivi interessati.

L’Intesa, che costituisce oggetto di una specifica clausola stralcio dell’Accordo a regime, in corso di definizione, prevede che:

  1. il corrispettivo, per il periodo evidenziato, sarà riconosciuto ai Comuni o ai soggetti delegati sulla base delle quantità dei RAEE effettivamente gestite e documentate con i dati dei FIR; saranno valutate situazioni di tipo particolare da un Comitato paritetico ANCI – Centro di Coordinamento RAEE;
  2. avranno diritto ad accedere al corrispettivo 2008 i Comuni o i loro soggetti delegati che abbiano iscritto i centri di raccolta RAEE al portale del Centro di Coordinamento RAEE (www.centrodicoordinamentoraee.it), entro la data del 30 settembre 2008;
  3. nel periodo di riferimento il corrispettivo sarà erogato sulla base del seguente schema temporale:
    - iscrizione fino al 31 luglio: corrispettivo dal 1° gennaio 2008 fino al primo ritiro da parte dei produttori e dei sistemi collettivi da loro delegati;
    - iscrizione dal 1 agosto al 30 settembre 2008: corrispettivo dal 1° gennaio 2008 fino al 31 luglio 2008 (esclusi i citati mesi);

    Saranno valutate situazioni di tipo particolare per derogare da questi limiti dal Comitato paritetico ANCI – Centro di Coordinamento RAEE;
  4. Il corrispettivo unitario è definito tenendo conto della media dei costi sostenuti per la gestione delle operazioni di trasporto e recupero/smaltimento dei RAEE:
    - € 300 per tonnellata RAEE gestita + IVA;
    - sarà riconosciuto un corrispettivo ulteriore per il trasporto per i Centri di Raccolta dislocati sulle isole minori, pari a € 20,00 per tonnellata di RAEE gestita + IVA.

Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti su quanto sopra, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 23.05.2008
Documenti allegati

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