AssoAmbiente

Circolari

p62589LE

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione di pari oggetto del 24 aprile scorso (prot. n. p62298) per informare che nei giorni scorsi è stato riattivato sul sito http://www.dichiarazioneines.it/homepage.asp il portale per la Dichiarazione PRTR 2008 che prevede, ai sensi dell’art.5 del Regolamento comunitario n. 166/06, la raccolta dei dati riguardanti le emissioni in aria, acqua e suolo di specifiche sostanze inquinanti, da parte dei gestori dei complessi industriali che svolgono almeno una delle attività di cui all’allegato I del Regolamento Europeo n. 166/2006 (in allegato attività inerenti la gestione dei rifiuti).

Come si può notare dalla tabella allegata che descrive le attività di gestione dei rifiuti ricadenti nel campo di applicazione della dichiarazione non vi è un esatto parallelismo tra queste (più estese) e gli impianti ricadenti nel campo di applicazione dell’IPPC. In particolare le principali differenze che comportano quindi per le attività di gestione dei rifiuti l’obbligo della dichiarazione riguardano:

- tutte le attività di recupero dei rifiuti pericolosi al di sopra delle 10 t/g ( e non solo quelle previste dalla normativa IPPC e cioè R1, R5, R6, R8, R9;
- tutte le attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi al di sopra delle 50 t/g (e non solo le attività di cui ai punti D8 e D9 come previsto dalla normativa IPPC).

Su tale “allargamento” del campo di applicazione la Commissione europea, investita della questione dall’APAT, ha risposto, con il parere di seguito allegato (in lingua inglese) che l’E-PRTR ha uno scopo più ampio di quello della Direttiva IPPC così come sopra riportato.

Segnaliamo inoltre che, sull’argomento l’APAT ha informato che sono in corso di elaborazione rispettivamente un DPR che disciplinerà le modalità operative del nuovo registro nazionale ed un decreto legislativo che stabilirà l’impianto sanzionatorio del sistema, anche se al momento non si conosce la data in cui tali provvedimenti verranno adottati.

Ricordiamo che la dichiarazione di cui all’oggetto va a sostituire la precedente dichiarazione INES e che la scadenza per l’invio delle dichiarazione è il 30 giugno pv.

Su alcune problematiche applicative riscontrate l’Associazione ha più volte sollecitato gli uffici ministeriali competenti a fornire chiarimenti e pertanto ci riserviamo di tornare sull’argomento.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 20.06.2008
Documenti allegati

Recenti

14 Gennaio 2026
2026/022/SAEC-DOP/PE
Convenzione MASE – ISPRA su controllo gestione rifiuti
Leggi di +
14 Gennaio 2026
2026/021/SAEC-EUR/FA
Modifica Regolamento REACH – Commissione apre consultazione pubblica
Leggi di +
14 Gennaio 2026
2026/020/SAEC-DOP/PE
Convenzione MASE – Invitalia su CRM
Leggi di +
14 Gennaio 2026
2026/019/SAEC-NOT/LE
Chiarimenti Ministero dell’Interno su applicazione sanzioni contenute nel DL “Terra dei Fuochi”
Leggi di +
14 Gennaio 2026
2026/018/SAEC-NOT/CS
Consultazione MASE su schema di revisione DM 182 su gestione PFU
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL