AssoAmbiente

Circolari

p62857NE

Facciamo seguito alle ns. precedenti circolari, da ultimo la n. 196 del 23 maggio 2008, prot. 62428, e alla informativa data dai principali quotidiani nazionali lo scorso 27 luglio, (https://www.cdcraee.it/cdcraee/pagestaticnew/Documenti/corrieredellasera.pdf) per confermare che il 18 luglio scorso è stato sottoscritto l’Accordo in oggetto per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L’intesa è stata siglata da ANCI, con il supporto tecnico di FISE Assoambiente e Federambiente, e il Centro di Coordinamento RAEE, con il contributo di ANIE.

Previsto dal DM 185/2007 (art. 10, comma 2, lettera a)), l’Accordo ha l’obiettivo di stabilire le condizioni di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali da parte dei Sistemi Collettivi (attualmente 14), attuando il sistema di raccolta dei RAEE e consentendo il definitivo passaggio di competenze sul ritiro e trattamento di questa tipologia di rifiuti dai Comuni ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che se ne fanno carico attraverso i Sistemi collettivi presenti nell’ambito del Centro di Coordinamento RAEE.

L’Accordo definisce in dettaglio le modalità e le caratteristiche sia delle attività di competenza dei Centri di raccolta, che del servizio erogato dai Sistemi collettivi e si attua attraverso la Registrazione del Comune o gestore delegato al portale CdC RAEE, https://www.cdcraee.it/cdcraee/pagestaticnew/COM_Ruoli.htm e la successiva sottoscrizione della Convenzione tipo allegata all’Accordo stesso da inviare al CdC RAEE con raccomandata AR entro 30 gg..

Al fine di incentivare l’ottimizzazione dei centri di raccolta in grado di gestire in modo efficiente ed efficace i RAEE, l’Accordo prevede “premi di efficienza” crescenti all’aumentare della densità e del numero della popolazione servita da ciascun centro di raccolta, qualora vengano gestiti almeno i raggruppamenti R1, R2, R3 e R4, nonché qualora il peso dei RAEE ritirati per singola unità di carico sia superiore a quello indicato al punto 3.6 delle Condizioni di ritiro, ad eccezione dei casi di ritiro programmato. Tali premi sono compresi fra 25,00 e 50,00 Euro a tonnellata; è previsto, inoltre, un compenso maggiore (di ulteriori max 10,00 €) per quei centri di raccolta che saranno disponibili ad accettare i RAEE ritirati dai distributori, installatori e centri di assistenza per effetto dell’obbligo di ritiro “1 contro 1” previsto dal D.Lgs. 151/2005.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che il Ministero ha predisposto uno specifico schema di decreto per assicurare modalità di gestione “semplificate” dei RAEE ritirati dalla distribuzione e dai centri di manutenzione, che si trova al momento al vaglio della Commissione europea e rispetto al quale l’Associazione ha presentato alla stessa Commissione specifici rilievi volti ad assicurare, in particolare, parità di condizioni concorrenziali sul mercato per quanto attiene le attività di raccolta e trasporto.

Come anticipato nella citata circolare FISE, l’Accordo prevede inoltre un corrispettivo di 300,00 euro a tonnellata (320,00 euro nel caso delle isole minori) per i quantitativi di RAEE che i Comuni hanno gestito dal 1° gennaio 2008. Le procedure per accedere al corrispettivo saranno rese note entro il prossimo mese di ottobre.

Avranno diritto al predetto rimborso i Comuni o i soggetti da essi delegati già iscritti al portale del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it) o che si iscriveranno entro le seguenti scadenze:

31 luglio 2008 - in questo caso il rimborso riguarderà tutti i RAEE gestiti dal 1 gennaio 2008 fino al giorno in cui ha avuto o avrà inizio il servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi;

30 settembre 2008 - in questo caso il rimborso riguarderà tutti i RAEE gestiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 luglio 2008.

Nessun tipo di rimborso è previsto, invece, per quanti effettueranno l’iscrizione al portale del CdC RAEE dopo il 30 settembre 2008, salvo casi eccezionali che verranno definiti d’intesa tra le parti firmatarie dell’Accordo.

Ricordiamo che detto corrispettivo si va ad aggiungere al contributo forfetario di 285 €/ton., per gli ultimi quattro mesi del 2007, previsto dall’Accordo di programma siglato il 22 febbraio scorso, a copertura delle spese sostenute dai Comuni per la gestione dei RAEE nel citato periodo considerato transitorio (si veda ns. circolare n. 339 del 21 dicembre 2007, prot.n. p61271).

Attraverso la registrazione al portale, i Comuni/gestori delegati potranno accedere ai servizi messi a disposizione dal CdC Raee attraverso i Sistemi collettivi in base alle condizioni definite nell’Accordo, tra i quali il servizio di prelievo dei Raee e il trattamento degli stessi. L’iscrizione è altresì obbligatoria per avvalersi del corrispettivo di cui sopra.

Il servizio verrà attivato dai Sistemi Collettivi RAEE entro il 15° giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione in originale, richiesta, in sede di registrazione al portale del CdC, (Convenzione operativa sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione allegata), che come sopra evidenziato, deve essere inoltrata entro 30 giorni.

Possono iscriversi i Comuni/gestori delegati sul cui territorio sono presenti uno o più centri di raccolta RAEE, effettuando la registrazione di ciascun centro presente sul proprio territorio e indicando gli eventuali Comuni serviti, ossia i Comuni che conferiscono Raee nei centri di raccolta presenti sul suo territorio. I Comuni/gestori delegati già iscritti alla data del 17 luglio u.s., dovranno provvedere, pena annullamento anagrafica, ad effettuare ex novo la iscrizione entro il 15 ottobre 2008.

Ai Centri di raccolta registrati saranno forniti, in comodato d’uso, unità di carico (scarrabili, ceste, ecc.), per la messa a disposizione dei RAEE secondo i 5 raggruppamenti individuati dal DM 185/2007:

  • R1: freddo e clima (categorie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17)
  • R2: altri grandi bianchi (categorie da 1.5 a 1.16 e 1.18)
  • R3: TV e Monitor
  • R4: IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione privati delle sorgenti luminose (categorie 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti)
  • R5: sorgenti luminose (categorie da 5.2 a 5.5)

Per quanti interessati, rinviamo per maggiori dettagli ai testi integrali allegati scaricabili anche dai siti www.cdcraee.it e www.anci.it riguardanti:

  • Accordo di programma tra ANCI e CdC RAEE per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE;

e i relativi due allegati:

  • Condizioni generali di ritiro dei Raee presso i centri di raccolta;
  • Convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D.Lgs. 151/05.

Per informazioni sono a disposizione dei Comuni per ANCI il Numero Verde 800 090 187 e per il Centro di Coordinamento RAEE il Numero Verde 800 903 146, il numero di fax 080 3853549 e l’indirizzo di posta elettronica info@cdcraee.it.

Rimaniamo a disposizione per eventuali esigenze al riguardo e ci riserviamo di fornire ulteriori approfondimenti in relazione agli sviluppi della materia.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 25.07.2008

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