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Circolari

p63235

Informiamo che a seguito del ritardo dell’approvazione del decreto sui fanghi da dragaggio, sulla GU n.221 del 20 settembre 2008 è stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2008, n.3704 nella quale all'art.1, comma 1, dispone che: "I materiali di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia […]. Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio per il parametro «idrocarburi», si applicano i criteri indicati dall'Istituto superiore di sanità nella nota n. 0036565 del 5 luglio 2006" (allegato I).

E' da ritenere che la citata Ordinanza risolva indirettamente il problema della classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, superando le criticità emerse, a suo tempo, con il parere espresso dal Dr. Mascazzini (Direttore Generale MATTM), in risposta ad un quesito della regione Veneto, infatti facendo riferimento alla nota, formulata dall’ISS in materia, viene ribadito il criterio dei markers anche per la classificazione dei fanghi da dragaggio.

Sull’argomento l’Associazione è intervenuta, a partire dal 2006, con una serie di iniziative a livello istituzionale, nazionale e locale, al fine di superare la situazione penalizzante determinatasi, in ambito nazionale, per gli operatori del settore (allegato II).

In questo contesto risulta ora essenziale, per una corretta ed uniforme applicazione delle norme sul territorio, una omogenea interpretazione delle stesse, da parte degli organi preposti, in linea con quanto espresso dall’ISS.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

Allegato:
allegato I – Nota ISS n. 36565 del 5 luglio 2006
allegato II – Nota: Riepilogo su classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi

» 07.10.2008
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