Più specificatamente il regime semplificato introdotto dal decreto, in attuazione dell’art. 195, comma 2 lettera s-bis del Dlgs 152/2006, riguarda le cartucce di toner per stampanti laser, a getto d'inchiostro e ad aghi e prevede, per i soli rifiuti individuati con CER 080318 (non pericolosi):
- la possibilità di utilizzare il documento di trasporto ex Dpr 14 agosto 1996 n. 472 in luogo del formulario di trasporto ex art. 193 Dlgs 152/2006 a condizione che non vi siano depositi intermedi;
- l'utilizzo di imballi tipo "eco box" non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e polveri e con specifiche caratteristiche ivi indicate;
- l’iscrizione in via semplificata all’Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti in oggetto destinati al recupero ed effettuata da soggetti che esercitano il trasporto dei rifiuti per conto terzi in via non principale ed in misura non superiore ai 30 kg giornalieri (semplificazione, quest'ultima allargata anche ai trasportatori di toner pericolosi).
Il Decreto fa salve, fino alla loro naturale scadenza, le iscrizioni all’Albo già rilasciate alle imprese prima dell’entrata in vigore del decreto.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco