Nel corso della riunione confederale si è concordato di:
• proporre al Ministero dell’ambiente il mantenimento di tutte le tipologie di rifiuti contenute nell’attuale DM 5 febbraio 1998, fatte salve le modifiche ritenute opportune sulle tipologie già previste;
• proporre al Ministero di introdurre le nuove tipologie di rifiuto che verranno individuate; • proporre al Ministero le eventuali modifiche, ritenute opportune sulle disposizioni prescrittive di portata generale;
• utilizzare, ai fini della raccolta delle proposte del sistema confederale, schede standardizzate;
• far circolare le proposte delle associazioni territoriali e delle categorie di Confindustria attraverso il sistema della Teamwork, il cui accesso è riservato alle stesse associazioni e categorie di Confindustria.
Si allegano le schede che dovranno essere compilate per le osservazioni, differenziate per tipo di proposta, e che l’Associazione provvederà ad esaminare, al fine della predisposizione del documento di proposte confindustriali:
• Mod. A: Recupero di materia - richiesta di inserimento di una nuova tipologia di rifiuto;
• Mod. B: Recupero di materia - richiesta di modifica delle disposizioni specifiche applicabili ad una tipologia di rifiuto già definita nel DM 5.2.98; • Mod. C: Recupero di energia - richiesta di inserimento di una nuova tipologia di rifiuto;
• Mod. D: Recupero di energia - richiesta di modifica delle disposizioni specifiche applicabili ad una tipologia di rifiuto già definita nel DM 5.2.98;
• Mod. E: richiesta di modifica delle prescrizioni generali vigenti (DM 5.2.98).
Segnaliamo che durante la citata riunione è stato specificato che, in caso di richiesta di variazione delle quantità di rifiuti ammissibili alle procedure semplificate (di cui all’Allegato 4 Dm 5 febbraio 1998), ovvero di introduzione di una nuova tipologia di rifiuti, il Ministero chiederà di certificare (in base ai dati del MUD) che le stesse quantità sono state effettivamente trattate da un impianto di recupero esistente.
Da ultimo, evidenziamo che attualmente, come è noto, il Dm 5 febbraio 1998 rappresenta la norma di riferimento anche per l’individuazione delle caratteristiche delle materie, sostanze e prodotti secondari (e corrispondenti metodi di recupero) indicate nei provvedimenti di autorizzazione (cfr. art. 181-bis, comma 3, TUA come modificato dal “secondo correttivo”). Tuttavia, si ritiene che le materie, sostanze e prodotti che presentino caratteristiche diverse da quelle indicate nel 5 febbraio sulla base di un’autorizzazione rilasciata anteriormente all’entrata in vigore del “secondo correttivo”, possano continuare ad essere generati fino alla scadenza dell’autorizzazione stessa; problemi potrebbero porsi in sede di rinnovo (come verificatosi in determinati casi).
Al riguardo, si sottolinea che l’adozione di un nuovo decreto ex artt. 214-216 non sarà sufficiente a sanare tale situazione, rendendosi comunque necessaria l’emanazione di quello previsto all’art. 181-bis, comma 2 (prevista entro il 31 dicembre 2008). Si invitano pertanto le aziende interessate ad inviarci le informazioni necessarie alla regolamentazione tecnica anche di tali casi, onde consentire la messa a punto di una proposta che permetta la prosecuzione delle attività di recupero in parola.
Come preannunciato nella nostra precedente circolare, il Ministero ha fissato la data del 1 dicembre p.v. come scadenza per ricevere osservazioni sul Dm 5 febbraio 1998. Considerata l’imminenza del termine, al fine di consentirci un coordinamento delle proposte che perverranno, Vi invitiamo a comunicarci le Vs osservazioni entro il 26 novembre p.v.
Una volta definito un documento completo di osservazioni da parte di Confindustria, provvederemo a darne diffusione alle aziende associate.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento che possa essere utile, inviamo i nostri migliori saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco