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La Corte di Giustizia ha reso noto recentemente la sentenza 4 dicembre 2008 relativa al procedimento C-317/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte sull’interpretazione dell’art.3 della direttiva 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Lahti Energia Oy, società di proprietà della città di Lahti, e l’Itä-Suomen ympäristölupavirasto (Ufficio per le autorizzazioni ambientali della Regione della Finlandia dell’Est) in merito all’applicazione dei requisiti della direttiva 2000/76 ad un complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica.

L’ufficio per le autorizzazioni ambientali della Regione della Finlandia dell’Est aveva considerato, ai fini autorizzativi, l’impianto di gassificazione che produce gas e la centrale che incenerisce il gas quale, congiuntamente come unico impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76. Posizione non condivisa dalla Lahti Energia, secondo la cui posizione, la combustione in una caldaia principale di gas depurato e raffinato in un impianto distinto di produzione di gas non doveva essere considerata come un coincenerimento di rifiuti ai sensi della direttiva 2000/76.

Rimandando ai dettagli della sentenza, riportata in allegato, per ulteriori approfondimenti, segnaliamo che la Corte (Seconda Sezione) si è così espressa:

1) la nozione di «rifiuto» contenuta all’art.3, punto 1, della direttiva 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa;
2) la nozione di «impianto di incenerimento» di cui all’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76/CE riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall’impiego del trattamento termico siano successivamente incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica;
3) In circostanze come quelle di cui alla causa principale:
– un impianto di gassificazione che persegue l’obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE;
– una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 11.12.2008
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