AssoAmbiente

Circolari

p63659

Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia di determinazione idrocarburi ai fini della classificazione dei rifiuti (circ. n.325/08) per informarVi che, sulla G.U. n.284 del 4 dicembre u.s., è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 2008 recante “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

La Legge 296/06 (Finanziaria 2007) aveva modificato la Legge 84/94 (“Riordino della legislatura in materia portuale”) introducendo alcune disposizioni in materia di operazioni di dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, le quali rimandavano ad un successivo decreto di attuazione per la definizione dei criteri di idoneità per la corretta gestione dello stesso materiale dragato.

Il decreto in parola, mira a stabilire le metodologie ed i criteri sulla base dei quali effettuare le analisi per verificare l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale. Le caratterizzazioni dei sedimenti marini già eseguite, sulla base di criteri analoghi a quelle riportate in allegato A del decreto, restano valide purché effettuate prima del 4 dicembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto).

Segnaliamo che il decreto, fa riferimento, per quanto riguarda la determinazione degli idrocarburi totali (THC), al parere dell’Istituto Superiore di Sanità n.0036565 del 5 luglio 2006 riassumendone il contenuto nei seguenti termini: “un materiale contenente THC è da considerarsi pericoloso solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.s. e contiene almeno uno degli idrocarburi policiclici aromatici classificati dalla UE “car. cat.1” o “car. cat.2” in base all’allegato I della direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/2/2006 , in concentrazione superiore a quella indicata in tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell’intero campione di rifiuto”. Nello stesso allegato si precisa inoltre che “in attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli THC sono indicativamente da considerare come sommatoria degli idrocarburi leggeri (C≤12) e di idrocarburi pesanti (C>12)”

Evidenziamo che il provvedimento in parola non tiene conto di quanto a suo tempo espresso dal MATTM e risulta più in linea con quanto disposto non solo dalla nuova direttiva quadro sui rifiuti (richiamo alla direttiva 67/548/CEE per i metodi di prova e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti) e dal Regolamento REACH (pag 446 del Reg. 1907/2006/CE), ma anche dal D.Lgs 152/06 e ssmm (allegato D alla parte quarta, punti 4 e 5) in merito al riferimento ai markers.

In allegato una breve nota che riepiloga le nuove disposizioni relative ai materiali da dragaggio.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 11.12.2008
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