AssoAmbiente

Circolari

p63918PA

Sulla GUCE 14 gennaio 2009, n. L9, è stata pubblicata la direttiva 2009/1/Ce in oggetto. Tale direttiva modifica la precedente direttiva comunitaria 64/2005/Ce, in materia di omologazione dei veicoli a motore, recepita nel nostro ordinamento con DM Trasporti 3 maggio 2007 e pubblicata sulla GU 18 luglio 2007 n. 165.

Al riguardo, è importante sottolineare come la direttiva 2009/1/Ce abbia reso ancora più stringenti gli obblighi in capo al costruttore, al fine di garantire il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali e dei componenti dei veicoli nelle percentuali fissate nell’allegato I della direttiva 64/2005/Ce.

Infatti, l’art. 1 della direttiva 2009/1/Ce aggiunge all’allegato IV della direttiva 64/2005 un nuovo par. 4. Tale disposto normativo prevede che il costruttore del veicolo, ai fini della valutazione preliminare per l’omologazione (art. 6 direttiva 2005/64/Ce), deve dimostrare che la conformità alle disposizioni dell’art.4, par. 2, lett. a) direttiva 2000/53/Ce, è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori. Come noto, le disposizioni dell’art. 4 su citato prevedono restrizioni relative al contenuto di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli.
Inoltre, il costruttore, nella fase di valutazione preliminare, è soggetto ad una serie tipizzata di procedure atte a garantire una corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4, par. 2, lett. a) della direttiva 2000/53/Ce già menzionato. Ne consegue, l’obbligo previsto in capo al costruttore del veicolo di conformarsi, in accordo con l’organo competente, alla norma Iso 900/1400 o ad un altro programma di garanzia di qualità.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, la violazione delle prescrizioni della direttiva 2005/64/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/1/Ce, comporterà il rifiuto da parte degli Stati membri, per motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore, di concedere l’omologazione Ce o l’omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

La direttiva per divenire applicabile nel nostro ordinamento dovrà essere recepita con una disposizione ad hoc entro e non oltre il 3 febbraio 2010.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 23.01.2009

Recenti

02 Ottobre 2019
226/2019/MI
Revisione Codice di Regolamentazione in materia di diritto di sciopero 1.3.2001 – Aggiornamento – Incontri 16 e 30 settembre 2019.
Leggi di +
30 Settembre 2019
124/2019/NE
COMIECO - Bando finanziamenti a sostegno di progetti di comunicazione ambientale.
Leggi di +
30 Settembre 2019
225/2019/NE
COMIECO - Bando finanziamenti a sostegno di progetti di comunicazione ambientale
Leggi di +
30 Settembre 2019
123/2019/TO
Sentenza Tar Lombardia. n. 1445/19 – divisione in lotti funzionali per i servizi di igiene urbana
Leggi di +
30 Settembre 2019
122/2019/TO
Sentenza Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 su limiti nazionali al subappalto contrari alla normativa Europea
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL