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Circolari

p63918PA

Sulla GUCE 14 gennaio 2009, n. L9, è stata pubblicata la direttiva 2009/1/Ce in oggetto. Tale direttiva modifica la precedente direttiva comunitaria 64/2005/Ce, in materia di omologazione dei veicoli a motore, recepita nel nostro ordinamento con DM Trasporti 3 maggio 2007 e pubblicata sulla GU 18 luglio 2007 n. 165.

Al riguardo, è importante sottolineare come la direttiva 2009/1/Ce abbia reso ancora più stringenti gli obblighi in capo al costruttore, al fine di garantire il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali e dei componenti dei veicoli nelle percentuali fissate nell’allegato I della direttiva 64/2005/Ce.

Infatti, l’art. 1 della direttiva 2009/1/Ce aggiunge all’allegato IV della direttiva 64/2005 un nuovo par. 4. Tale disposto normativo prevede che il costruttore del veicolo, ai fini della valutazione preliminare per l’omologazione (art. 6 direttiva 2005/64/Ce), deve dimostrare che la conformità alle disposizioni dell’art.4, par. 2, lett. a) direttiva 2000/53/Ce, è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori. Come noto, le disposizioni dell’art. 4 su citato prevedono restrizioni relative al contenuto di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli.
Inoltre, il costruttore, nella fase di valutazione preliminare, è soggetto ad una serie tipizzata di procedure atte a garantire una corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4, par. 2, lett. a) della direttiva 2000/53/Ce già menzionato. Ne consegue, l’obbligo previsto in capo al costruttore del veicolo di conformarsi, in accordo con l’organo competente, alla norma Iso 900/1400 o ad un altro programma di garanzia di qualità.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, la violazione delle prescrizioni della direttiva 2005/64/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/1/Ce, comporterà il rifiuto da parte degli Stati membri, per motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore, di concedere l’omologazione Ce o l’omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

La direttiva per divenire applicabile nel nostro ordinamento dovrà essere recepita con una disposizione ad hoc entro e non oltre il 3 febbraio 2010.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 23.01.2009

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