Tale legge ha introdotto una norma modificativa del D.Lgs. 152/2006 in materia di terre e rocce da scavo.
In particolare, l'articolo 20, comma 10-sexies, della legge approvata, introduce un nuovo comma (lett. c–bis) all’art. 185, comma 1, Dlgs 152/2006 - che individua le fattispecie che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti- tra le quali, con la prossima entrata in vigore del provvedimento in parola, figurerà anche "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato".
La nuova norma anticipa sul punto il recepimento della nuova direttiva europea sui rifiuti, dalla quale è testualmente ripresa (art. 2, comma 2, lettera c), ed è finalizzata a semplificare la gestione di questi materiali.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco