AssoAmbiente

Circolari

p63975NE

Come è noto, l’attuale situazione di mercato, caratterizzata dalla crisi economica e finanziaria e dal crollo delle quotazioni delle materie prime (e con esse delle “materie prime secondarie”, derivanti dal recupero dei rifiuti), si sta riflettendo anche sul settore del recupero, determinando difficoltà nell’individuazione di sbocchi economicamente sostenibili per i materiali recuperati. Il problema è stato peraltro già sollevato anche in un OdG, presentato dall’On. Realacci e recentemente accolto dal Governo, relativo a misure di sostegno all’industria del riciclo (v. ns. circ. n. 421/2008 prot. 63721).

Al fine di porre un rimedio temporaneo alla situazione di emergenza dovuta all’accumulo di materiali recuperati nei piazzali delle piattaforme di selezione e valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata, l’Associazione ha richiesto l’approvazione di una modifica al decreto-legge in oggetto, il quale riguarda appunto l’introduzione di misure straordinarie in materia ambientale ed attualmente è in corso di conversione al Senato (AS 1306).

In particolare, gli emendamenti 6.6 e 6.03 (allegato 1), di identico contenuto salvo il termine proposto, prevedono l’inserimento di una disposizione che consenta lo stoccaggio, presso gli impianti di recupero autorizzati, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana e/o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno, in deroga ai limiti fissati, per un periodo massimo pari a 12 (secondo l’emendamento predisposto dal Relatore) o 6 mesi (secondo l’emendamento presentato da altri senatori).

In particolare, con la modifica (se approvata) verrebbe sospeso temporaneamente, per i materiali recuperati indicati, l’obbligo del requisito dell’effettiva ed oggettiva destinazione all’utilizzo dei materiali stessi (previsto, come noto, dall’art. 3, comma 3, del Dm 5 febbraio 1998): questi ultimi potrebbero quindi venire stoccati per il periodo massimo previsto anche se non vengono, in detto periodo, destinati ad impianti che li utilizzano, fatte salve le norme in materia di antincendio, sicurezza sul lavoro e le altre disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute.

In mancanza di tale deroga, ricordiamo che nell’ambito del regime semplificato gli stessi materiali sono considerati come rifiuti in carenza della effettiva ed oggettiva destinazione ad utilizzo, e sono soggetti ai limiti complessivi per la messa in riserva individuati nell’allegato IV al cit. Dm 5 febbraio 1998 in relazione alle diverse attività di recupero. Con l’occasione alleghiamo anche un articolo pubblicato sul sito ambientale “Green Report”, nel quale viene segnalato il problema sollevato di cui FISE ha richiesto la soluzione tramite l’emendamento presentato, che verrà discusso la prossima settimana in Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato.

Nel riservarci di tenerVi aggiornati sugli sviluppi della questione, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 30.01.2009
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