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Circolari

p64033PA

Sulla G.U n. 4 del 28 gennaio 2009 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale 14 gennaio 2009, n. 10 che sancisce l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 29 del 2007, nella parte in cui la stessa limita lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, di provenienza extraregionale.

Nel merito, il Giudice della Consulta ha ribadito i limiti che incontra la legislazione regionale nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale in relazione alla tipologia dei rifiuti stessi: “alla stregua del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006…, il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale e' applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, dall'altro, invece, si e' affermato che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere ne' per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), ne' per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001)”.

In tal modo, la Regione Puglia nel prevedere limitazioni allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non soltanto ha violato l’art. 120 della Costituzione, che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose, ma anche il principio di riserva statale a legiferare sulla materia di specie.

Infatti, il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è legittimo soltanto per i rifiuti urbani non pericolosi perché previsto dalla legislazione statale (art. 182, comma 5 TUA), diventa incostituzionale allorquando una fonte di produzione legislativa regionale lo estende nei confronti di altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale.

Per maggiori informazioni rimandiamo ai contenuti della sentenza riportata in allegato.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 06.02.2009
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