AssoAmbiente

Circolari

p64453LE

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari (prot. n. p62298LE, p62589LE e p62689LE) per ricordare che a partire dallo scorso anno è in vigore il nuovo registro europeo delle emissioni industriali (E-PRTR), istituito con il Regolamento (CE) n. 166/06.

Relativamente a tale Registro, che ha sostituito, con modifiche, la precedente dichiarazione INES, si allega una breve nota (All. I) che riassume i principali contenuti del Regolamento comunitario e della nuova dichiarazione.

In sintesi, rispetto all’anno scorso non sono intervenuti sostanziali cambiamenti nel quadro normativo nazionale di riferimento o nei contenuti della dichiarazione stessa.

Tuttavia, come previsto dal Regolamento, a partire da quest'anno il termine per la presentazione della dichiarazione PRTR 2009 (dati relativi all’anno 2008) è il 30 aprile p.v, in linea con la scadenza per la presentazione del MUD 2009.

Il portale della dichiarazione è stato aggiornato ed è attualmente a disposizione delle aziende soggette all’obbligo di dichiarazione.

Per quanto concerne i soggetti obbligati, come si può notare dalla tabella allegata (All. II) che descrive le attività di gestione dei rifiuti ricadenti nel campo di applicazione della dichiarazione non vi è un esatto parallelismo tra queste (più estese) e gli impianti ricadenti nel campo di applicazione dell’IPPC. In particolare le principali differenze che comportano quindi per le attività di gestione dei rifiuti l’obbligo della dichiarazione riguardano:
- tutte le attività di recupero dei rifiuti pericolosi al di sopra delle 10 t/g ( e non solo quelle previste dalla normativa IPPC e cioè R1, R5, R6, R8, R9;
- tutte le attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi al di sopra delle 50 t/g (e non solo le attività di cui ai punti D8 e D9 come previsto dalla normativa IPPC).

Su tale “allargamento” del campo di applicazione la Commissione europea, già investita lo scorso anno della questione dall’APAT, ha risposto, con il parere di seguito allegato (in lingua inglese) che l’E-PRTR ha uno scopo più ampio di quello della Direttiva IPPC così come sopra riportato.

Circa le modalità della comunicazione di cui all’oggetto, diversamente da quanto avvenuto nel 2008, la dichiarazione PRTR 2009 potrà essere predisposta da tutte le aziende soggette all’obbligo avvalendosi di una procedura informatica di compilazione guidata on-line che consente anche la firma digitale in linea, disponibile sul portale della dichiarazione:
http://www.dichiarazioneINES.it                           oppure                                http://www.eprtr.it

Le aziende soggette all’obbligo di dichiarazione potranno avvalersi della procedura accedendo all’area riservata del portale stesso. Le aziende che hanno dichiarato almeno una volta risulteranno già accreditate per l’accesso all’area riservata (le credenziali sono le stesse che hanno usato nel corso degli anni precedenti, salvo diverse necessità); le aziende che, invece, dichiarano per la prima volta quest’anno dovranno necessariamente registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di accesso e quindi poter utilizzare la procedura informatica.

Si ricorda che la dichiarazione PRTR 2009 deve essere trasmessa con firma digitale e che l’invio telematico rappresenta la sola modalità di trasmissione della dichiarazione PRTR. Si raccomanda alle aziende di verificare il possesso dei requisiti indispensabili per usufruire della procedura e completare con successo la fase di compilazione, consegna e trasmissione della dichiarazione.

Relativamente a tale aspetto, si segnala che i requisiti minimi sono:
• computer e collegamento internet;
• carta nazionale dei servizi (CNS) o smart card e relativo lettore o business key;
• certificato di firma digitale valido (non scaduto o non revocato).

Per chiarimenti tecnici circa il contenuto della dichiarazione o delle linee guida alla dichiarazione è possibile inviare le richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: ines.info@apat.it

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 03.04.2009
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