AssoAmbiente

Circolari

p65032PE

Con la sentenza del 9 giugno 2009, relativa alla causa C 480/06, la Corte europea (Grande Sezione), contrariamente alle indicazioni dell’avvocato generale, ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la Repubblica federale di Germania, ritenuta rea di essere venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 8 in combinato disposto con i titoli III – VI della Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (modificata successivamente dalla direttiva 2004/18/CE).

Per ulteriori dettagli rinviamo alla nota allegata (allegato 1) e alla sentenza n. 480/06 (allegato 2), inoltre per maggiori approfondimenti in merito allo sviluppo della normative europea sugli appalti rinviamo al sito: http://europa.eu/publicprocurement/index_it.htm.

Sempre in materia di competizione fra pubblico e privato, segnaliamo infine che la Commissione (DG Taxud) sembra intenzionata ad avviare uno studio europeo sulle regole dell’IVA applicate al settore pubblico e le eventuali esenzioni. Maggiori informazioni al sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/tenders_grants/tenders/index_en.htm.

Il Segretario
(Paolo Cesco)

Allegati

rs

» 01.07.2009
Documenti allegati

Recenti

31 Gennaio 2019
034/2019/CS
Regolamento POP – Aggiornamento sullo stato del Trilogo e Relazione Commissione UE
Leggi di +
31 Gennaio 2019
033/2019/NE
ICESP – Aggiornamento attività e presentazione candidature
Leggi di +
31 Gennaio 2019
032/2019/TO
Audizione in Commissione parlamentare rifiuti del Presidente dell’ANAC
Leggi di +
31 Gennaio 2019
021/2019/CS
Regolamento POP – Aggiornamento sullo stato del trilogo
Leggi di +
31 Gennaio 2019
020/2019/LE
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Circ. 1/2019 su disponibilità dei veicoli per iscrizione all’Albo
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL