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p65658CE

L’art. 23 della legge n. 133/08, attualmente in fase di revisione in sede parlamentare, prevede l’obbligatorio parere (preventivo) dell’AGCM sui nuovi affidamenti diretti. Trattasi forse dell’innovazione più interessante nella disciplina dei servizi pubblici locali, in quanto, pone agli Enti locali (EELL) obblighi di motivazione e di pubblicità nel caso venga deliberato un affidamento diretto, senza procedura ad evidenza pubblica. Inoltre, la mancata richiesta di parere determina un vizio nella procedura e il parere negativo, pur non vincolante, non può non condizionare l’attività dell’ente interpellante.

Tanto premesso, si rileva che l’Autorità garante si è pronunciata in merito ad affidamenti concernenti la gestione dei rifiuti in diversi pareri resi ai sensi dell’art 23 bis (allo stato ne abbiamo individuati 16) disconoscendo in tutte le occasioni – con distinguo tra diverse fattispecie, in particolare nei casi di proroga - l’esistenza delle condizioni legittimanti l’affidamento in house.

Tra i diversi interventi, meritano una particolare menzione le segnalazioni in oggetto, concernenti AMA Servizi Srl. Con le dette segnalazioni, riportate in allegato, l’Autorità, ritiene non giustificato l’affidamento diretto da parte dei Comuni di Canale Monterano e di Montecompatri, in particolare sottolineando, a sostegno del parere negativo:
• La vocazione commerciale di AMA Servizi srl;
• Il fatto che già AMA Servizi beneficia di affidamenti diretti, circostanza ostativa a nuovi affidamenti, sia in via concorrenziale che in via diretta, ai sensi del comma 9 dell’ art. 23 bis della citata legge n. 133/08;
• Le rilevanti carenze di motivazione della scelta.

Si tratta di un intervento significativo, vista la rilevanza della fattispecie, e coerente con quanto affermato in altre occasioni simili.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 05.11.2009
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