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Circolari

p65891GH

Per opportuna informazione trasmettiamo lo schema di DPR e relativa Relazione illustrativa, (All 1 e 2, testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre us), recante un regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, tra cui ricordiamo, in particolare, l’art. 15 della recente legge 166/2009, sempre in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Informiamo che la bozza di provvedimento dovrà acquisire i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, per poi ritornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Con l’emanazione dell’art. 15 della legge 166/09 – di cui alle nostre precedenti circolari in materia e di cui, ad ogni buon fine, si allega il testo coordinato con l’art. 23 bis della legge 133/2008 e smi (All 3) – sono stati risolti alcuni problemi che il legislatore, con la legge n. 133 citata, aveva “delegato” alla sede regolamentare. Di conseguenza il provvedimento appare avere una portata complessiva più contenuta rispetto ai testi che erano circolati all’inizio dell’anno in corso.

Nel merito si osserva:

L’art. 1 (Misure in tema di liberalizzazione), comma 1, è da porre in relazione alla lettera g, comma 10 dell’art 23 bis (nuovo testo), e quindi deve essere letto come disciplinante la concorrenza c.d. nel mercato piuttosto che la concorrenza per il mercato (procedura ad evidenza pubblica).

L’art. 1, comma 4, richiama per i gestori di servizio pubblico l’art. 8, comma 2-bis della legge “Antitrust”, che prevede l’obbligo per i titolari di diritti di esclusiva di operare “in mercati diversi” tramite società separate. E’ una previsione peraltro che sembra in contrasto con il comma 9 dell’art. 23-bis; l’affermazione potrebbe, in via di ipotesi, tutta da verificare in sede applicativa e salve modifiche, valere per le società cd quotate.

L’art. 3 definisce alcune condizioni di gara nei servizi pubblici locali; a proposito della selezione del socio della società mista sembra permanere, nel comma 4, lettera b, un equivoco che il legislatore dell’art. 15 ha invece corretto, sostituendo nel comma 2,lettera b, la dizione “dei compiti operativi” con “di specifici compiti operativi”; il gestore dei servizi è, e non può che essere, la neo-costituita società mista, e non può invece essere, quantomeno in via esclusiva, il socio privato (cfr. art. 32, comma 3 del d.lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti pubblici – e smi).

L’art. 4 disciplina il Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. E’ stata in extremis aggiunta una seconda parte (commi 2-4) che peraltro concerne solo le risorse idriche.

Il comma 1 dell’articolo prevede, coerentemente a ragioni di diritto comunitario, che non si è tenuti a chiedere il parere per gli appalti di valore sostanzialmente sotto soglia comunitaria (200.000 euro); tale previsione è opportunamente integrata prevedendosi che ove la popolazione interessata sia superiore a 50.000 abitanti il parere deve comunque essere richiesto.

L’art 5 prevede, opportunamente, che il patto di stabilità interno costituisce vincolo per le società in house; peraltro si prevede un ulteriore decreto interministeriale di dettaglio, che di fatto potrebbe essere letto come un rinvio.

L’art. 7 esplicita quanto già sostanzialmente previsto dall’art. 18 della legge n. 133/2008 in materia di assunzioni da parte delle società in house e delle società miste.

L’art. 10 regola la cessione dei beni in caso di subentro nelle gestioni.

L’art. 12 prevede l’abrogazione di disposizioni valutate incompatibili con la nuova disciplina legislativa, tra cui il comma 1 dell’art 202 del d.lgs. 152/2006; pur restando ferma la competenza delle Autorità di Ambito, è da ritenere che con tale abrogazione si reintroduca la possibilità di affidamenti in house da parte delle Autorità di ambito, sia pure con tutte le condizioni previste dalla nuova disciplina.

Nel restare a disposizione per eventuali osservazioni e proposte in materia, salutiamo cordialmente e cogliamo l’occasione per porgere i migliori auguri di Buon Natale e Anno nuovo.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 23.12.2009
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