AssoAmbiente

Circolari

p65922GH2

Si segnala e si allega la decisione in oggetto, nella quale il TAR esamina il bando di gara emanato dall’Autorità portuale di Brindisi avente ad oggetto il servizio di pulizia di strade e piazzali oltre al ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti nell’ambito del Porto nonchè il servizio giornaliero di pulizia degli immobili demaniali e degli uffici sede dell’Autorità portuale.

In sede di selezione delle imprese, l’Autorità aveva chiesto solo l’iscrizione al Registro delle imprese di pulizia tenuto dalle Camere di Commercio di cui alla legge n. 82/94 e relativo DM attuativo n. 274/1997.

Il TAR, in accoglimento dell’impugnativa, ha affermato l’illegittimità del bando di gara per violazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006 e smi.) nella parte in cui il bando non prevede che l’attività di raccolta e di smaltimento di rifiuti debba essere svolta da imprese iscritte nell’apposito Albo dei gestori ambientali (art. 212).

Il TAR ha argomentato la decisione rilevando la chiara distinzione funzionale tra le due attività (pulizia e gestione rifiuti) ed evidenziando che mentre le attività da svolgere all’interno dei fabbricati sono da classificare alla stregua di “pulizie”, ai sensi delle richiamate pertinenti norme sul Registro delle imprese, quelle da svolgere all’esterno, incluso lo spazzamento stradale, sono più propriamente da ricondurre alla “gestione dei rifiuti” come definita nel predetto Codice ambientale.

Pertanto l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali (ex art. 212 citato) costituisce minimo di garanzia di requisiti e di capacità che deve essere richiesto per l’espletamento delle attività riconducibili alla “gestione rifiuti”. Quanto ritenuto dal Collegio giudicante, si noti, prescinde da criteri di prevalenza o accessorietà delle attività.

Si evidenzia, a commento della decisione, che la stessa, fa applicazione sostanziale di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, art. 15 (l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto), pur se tale norma non è espressamente richiamata.

Per completezza, si rileva in conclusione che gli affidamenti dell’Autorità portuale di Brindisi avevano in passato formato oggetto di interventi FISE, rimasti peraltro senza riscontro adeguato, volti appunto ad ottenere chiarimenti sui contenuti delle procedure espletate, anche ai fini della individuazione del CCNL applicabile ai lavoratori addetti.

I migliori saluti.

Responsabile FISE Area Mercato dei servizi
Giuseppe Gherardelli

» 11.01.2010
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