AssoAmbiente

Circolari

p66054LE

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari, da ultimo prot. n. 65930 del 14 gennaio scorso per informare che a seguito della pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale sull’operatività del SISTRI, si sono svolti vari incontri con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente per approfondire gli aspetti problematici applicativi del nuovo sistema di tracciabilità e per rispondere alle numerose richieste di chiarimento delle stesse e affinchè si evitino differenti interpretazioni da parte degli organi di controllo locali.

Come FISE Assoambiente, così come anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni e negli incontri associativi che unitamente a Federambiente abbiamo organizzato nei giorni scorsi sia a Milano che a Roma, abbiamo provveduto a formalizzare al Ministero l’allegata serie di primi quesiti emersi e pervenutici dalle aziende sui quali attendiamo riscontro e che saranno pubblicati sul sito del Ministero www.sistri.it  nella sezione relativa alle “domande frequenti” nell’ambito della quale sono già presenti specifiche indicazioni. Al riguardo anticipiamo che è stato chiesto al MATTM di riportare successivamente i contenuti delle risposte nel Manuale tecnico operativo in fase di elaborazione da parte del Ministero e qualora richiedano modifiche regolamentari nell’’ambito di specifiche disposizioni.

Al fine di supportare quanti coinvolti dalla materia, oltre a quanto già ad oggi reso disponibile dal SISTRI, alleghiamo una breve sintesi descrittiva del sistema di tracciabilità e dei principali urgenti obblighi in capo alle aziende, predisposta da Confindustria, concentrata maggiormente sulle procedure di iscrizione.

In relazione alla continuo approfondimento in corso su tutta la materia, riteniamo, considerati i ristretti tempi fissati per la iscrizione, (che, ricordiamo, dovrà avvenire per tutte le imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione e le imprese e le imprese produttrici di rifiuti con più di cinquanta dipendenti entro il 28 febbraio p.v., mentre per tutte le altre imprese obbligate la scadenza per l’iscrizione è fissata al 30 marzo 2010 - cfr. art. 3 del DM 17 dicembre 2009), porre in questa fase e di seguito attenzione a tale obbligo su cui nell’ambito della sezione “domande frequenti” del citato sito SISTRI, sono già stati forniti alcuni chiarimenti che per quanto presente ad oggi, ad ogni buon fine alleghiamo.

Al riguardo informiamo che ad una prima parte dei quesiti sollevati e relativi, principalmente alle modalità di iscrizione al sistema è già stata data una prima risposta nell’ambito della sezione “domande frequenti” di cui sopra e che di seguito ad ogni buon fine, alleghiamo.

Rimanendo comunque aperti ancora molti dubbi interpretativi sulle modalità di iscrizione e/o sull’applicazione operativa del nuovo sistema, ribadiamo la necessità di ricevere da parte vostra e in tempi ristretti, all’indirizzo assoambiente@fise.org, i quesiti connessi a criticità interpretative e o applicative, che potranno essere oggetto di ulteriori quesiti al SISTRI.

In merito ai costi di iscrizione segnaliamo che, l’Allegati IA, nella parte “Seconda fase – Consegna dispositivi”, capitolo 4 punto 6, il pagamento dei diritti di segreteria è dovuto solo per chi si iscrive o è tenuto ad iscriversi presso le Camere di Commercio, pertanto non è dovuto qualora l’azienda si iscriva attraverso l’Albo gestori.

Come noto il sistema prevede ai sensi dell’art. 3, comma 6 lett. c) che le aziende di trasporto installino su ciascun veicolo che trasporta rifiuti una black box presso una officina autorizzata il cui elenco verrà fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e sarà comunque disponibile sul portale del sistema SISTRI. Dal momento che, come previsto al punto 1 dell’Allegato IB le suddette officine per essere presenti nell’elenco e quindi per ricevere le black box da installare sui mezzi di trasporto devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell’Ambiente accedendo al sito www.sistri.it e compilare l’apposita sezione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 17 dicembre 2009, e cioè entro il 13 febbraio p.v. , invitiamo le aziende associate a sollecitare le proprie officine, se interessate, a procedere a presentare la suddetta domanda nei tempi previsti, al fine di poter figurare nell’elenco e fornire anche il suddetto servizio alla vostra azienda.

In materia a titolo informativo segnaliamo che una volta presentata la domanda di autorizzazione da parte dell’officina, il MATTM, per i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti, organizzerà un corso di formazione gratuito, consistente in un solo modulo della durata di 6 ore, alla fine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione che è il requisito necessario per ottenere l’autorizzazione all’installazione delle black box.

Richiediamo altresì alle aziende, per l’obiettivo fondamentale di far in modo che il SISTRI si interfacci necessariamente con i sistemi informativi gestionali già attivi all’interno delle aziende, di comunicare a assoambiente@fise.org i riferimenti del software di gestione rifiuti in uso presso le aziende al fine di consentire ai consulenti tecnici del MATTM di prendere in considerazione i livelli di meccanizzazione e le esigenze connesse alla realizzazione delle interfacce tra i singoli sistemi informativi aziendali e il SISTRI al fine di una effettiva semplificazione del sistema.

Considerata la complessità della materia e, in particolar modo i continui aggiornamenti che quotidianamente intervengono, sia in termini di quesiti posti che di risposte da parte del Ministero, ci riserviamo di organizzare un incontro associativo di approfondimento, anche a seguito dei chiarimenti che nei prossimi giorni perverranno dal MATTM.

Nell’assicurare che sarà nostra cura tenerVi costantemente aggiornati sulla materia, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 29.01.2010
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