Tale Legge, la cui entrata in vigore è fissata per il 27 marzo p.v., va a modificare il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 (Sanzioni penali) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, chiarendo definitivamente l’ambito della sanzione penale, riservata alle sole ipotesi di violazione più grave (sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06) e mantenendo la sanzione amministrativa per le rimanenti violazioni.
La necessità di un intervento normativo in materia era emersa a seguito della sentenza di Cassazione n. 37279/2008 (scarichi idrici), che aveva ampliato l'ambito delle sanzioni di tipo penale, previste per le violazioni ai limiti relativi a sostanze pericolose, anche alle violazioni relative ad altri parametri normalmente considerate soggette a sanzioni di tipo amministrativo.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco