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Circolari

p66397LE

Sulla G.U. n. 59 del 12 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto 18 febbraio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35” (v. allegato).

L'allegato I (sez I.2) della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, e recepita in ambito nazionale dal D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 35, nelle Disposizioni transitorie aggiuntive, dispone infatti che «Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti».

Pertanto il decreto in parola autorizza l'utilizzo sul territorio nazionale di cisterne e veicoli, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, stabilendo al contempo le condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti e prevede una graduale esclusione, dal servizio di trasporto interno di merci pericolose, dei veicoli e delle cisterne non rispondenti alle norme comunitarie.

Il decreto in parola stabilisce il termine dell’idoneità al trasporto ADR di alcuni tipi di autoveicoli-cisterna, veicoli e cisterne, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, fissando tale limite a 25 anni dalla costruzione qualora i mezzi, dedicati al trasporto di particolari materiali pericolosi, seppure non risultino conformi alla direttiva 2008/68/CE, siano però stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996 e siano mantenuti nelle condizioni richieste dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285. Per i veicoli e le cisterne, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e destinate al trasporto delle sostanze non richiamate all’art. 1, comma 1 e all’art. 2, comma 2 del decreto in parola, tale limite viene anticipato a marzo 2012, purché i mezzi siano mantenuti nelle condizioni richieste dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Il decreto prevede infine che le suddette condizioni riportate nel D.Lgs 285/92, possano essere implementate, al fine di garantire sempre migliori livelli di sicurezza.

Si precisa che i limiti temporali imposti dal decreto in oggetto riguardano solo il trasporto ADR.

Cordiali saluti

Il Segretario
Paolo Cesco

» 19.03.2010
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