AssoAmbiente

Circolari

p66759NA

Segnaliamo che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 127 dell’8 aprile 2010, ha affermato il principio che la materia dei rifiuti e la materia della VIA per i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero dei rifiuti pericolosi attengono alla potestà legislativa esclusiva statale, in materia di tutela ambientale.

In particolare la Corte, con la citata Sentenza, ha dichiarato illegittimo l’art. 7, lettera c) della Legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di “rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione” dei centri di raccolta.

Ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, emanato in attuazione dell’art. 183, comma 1), lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, ai Comuni compete infatti esclusivamente l’approvazione della realizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. Pertanto, subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune, risulta in contrasto con la citata normativa nazionale.

La Sentenza specifica inoltre che il legislatore regionale non può operare esclusioni dal campo di applicazione della nozione di rifiuto di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione stessa così come stabilita dalla legislazione statale in attuazione della vigente direttiva comunitaria. L’art. 44 della legge della Regione Umbria n. 11/2009, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall’art. 1, lettera a), della Direttiva 2006/12/CE (attuata dal D.Lgs. n. 152/2006), come “qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”, si pone in contrasto non solo con la Direttiva medesima, ma anche con la legislazione statale emanata in attuazione della normativa comunitaria (nella specie l’esclusione riguardava i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti).

La Corte sottolinea infine che la norma regionale risulta illegittima laddove esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero dei rifiuti non pericolosi. A livello nazionale la procedura di VIA è subordinata allo svolgimento di un sub-procedimento volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera alla VIA stessa (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Pertanto, per i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni (e indicati dall’allegato IV al D.Lgs. n. 152 del 2006), le Regioni stesse non possono derogare all’obbligo di compiere la verifica, ma solo stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria.

Nel rinviare, per maggiori approfondimenti al testo della Sentenza linkato, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 11.05.2010
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