AssoAmbiente

Circolari

p66924NE

Segnaliamo che con la delibera in oggetto il Comitato nazionale dell’Albo, in attuazione del DM 8 marzo 2010 n. 65, che ha stabilito delle modalità di gestione semplificata dei RAEE per i soggetti in epigrafe (cfr. ns. circolare n. 167/2010), ha costituito una apposita sezione per l’iscrizione all’Albo degli stessi soggetti e disciplinato le relative modalità.

Per quanto riguarda i distributori, ricordiamo che le richiamate semplificazioni amministrative si sono rese necessarie in virtù dell’obbligo di ritiro “uno contro uno” dei Raee domestici, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) Dlgs. 151/05, e che entrerà in vigore a partire dal prossimo 18 giugno. Il richiamato Regolamento attuativo (DM n. 65/10) ha esteso anche ad altri soggetti (trasportatori incaricati dai distributori, installatori e centri assistenza tecnica) la possibilità di raccogliere e conferire al Centro di raccolta i RAEE (anche professionali) in modalità semplificata, in modo da ampliare le possibilità di intercettazione dei RAEE gestiti da tali soggetti. Ricordiamo che le semplificazioni consistono sostanzialmente nella tenuta di uno schedario in luogo del registro c/s (per chi opera il raggruppamento) e di un documento di trasporto “light” in luogo del FIR, nell’esonero dal MUD e nell’iscrizione ad un’apposita sezione dell’Albo in luogo dell’autorizzazione allo stoccaggio o dell’iscrizione ordinaria per il trasporto.

Al riguardo evidenziamo che il limite di 3.500 kg posto dal Regolamento, inteso come quantitativo max complessivo depositabile presso il punto vendita o presso il punto di raggruppamento intermedio, e' considerato dagli operatori della distribuzione come eccessivamente vincolante, quindi e' stato chiesto al Ministero dell’ambiente di portarlo a 3.500 kg per raggruppamento.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dai soggetti obbligati alle competenti sezioni regionali dell’Albo le quali dovranno procedere a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, dichiarati nella comunicazione di iscrizione, nonché ad emettere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il provvedimento di iscrizione. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti disporrà, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione.
In sede di prima applicazione l’obbligo di iscrizione si intende assolto con la presentazione della comunicazione alla Sezione ed è valida fino alla pronuncia della stessa anche oltre i 30 giorni previsti dalla norma.

L’Allegato A alla delibera reca lo schema per la presentazione della comunicazione di iscrizione da parte dei soggetti interessati (come detto, distributore, trasportatore da questo incaricato, installatore o CAT).
Al modello devono essere allegati l’attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50 e la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti.

In particolare, nella comunicazione di iscrizione dovranno essere indicate, ai sensi di quanto stabilito all’art. 3 comma 2 lett b) del DM 8 marzo 2010 n. 65, le tipologie di RAEE raggruppati o trasportati (come elencate all’allegato 1 B del Dlgs. 151/2005) e i Codici dell’Elenco europeo dei Rifiuti CER per i quali ci si iscrive.

I possibili Codici CER sono i seguenti:
        RAEE domestici
        CER 200121* 
        CER 200123* 
        CER 200135* 
        CER 200136

        RAEE professionali 
        CER 160210* 
        CER 160211* 
        CER 160212* 
        CER 160213* 
        CER 160214

Cogliamo l’occasione per comunicare che il Comitato guida dell’Accordo ANCI-CdC RAEE il 26 maggio scorso ha approvato lo schema di protocollo regolante i rapporti fra i distributori ed i gestori dei centri di raccolta dei RAEE domestici, che dovrà ora essere sottoposto alle categorie della distribuzione. Il protocollo rappresenta uno strumento utile, se non necessario, per consentire l’avvio effettivo sul territorio del conferimento ai citati centri di raccolta dei RAEE ritirati dalla distribuzione.

Nel riservarci di tenervi aggiornati sugli ulteriori sviluppi rinviamo, per maggiori approfondimenti, al testo della delibera allegato.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 28.05.2010
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