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Circolari

p67103CA

Si segnalano, sul tema dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, le due decisioni qui di seguito indicate:

T.A.R. CALABRIA – REGGIO CALABRIA - 16 GIUGNO 2010, N. 561 – APPLICABILITÀ DEI DIVIETI IMPOSTI AL COMMA 9 DELL’ARTICOLO 23-BIS ALLE SOCIETÀ A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO COSTITUITE AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. B) DEL MEDESIMO ARTICOLO

La sentenza costituisce la prima pronuncia giurisprudenziale concernente l’ambito di applicazione dei divieti posti dall’art. 23-bis, comma 9, del D.L. n. 112/2008 (convertito con Legge n. 133 del 2008, come successivamente modificato) in ordine all’acquisizione, da parte di società che gestiscono servizi pubblici locali, di servizi ulteriori (nello specifico, l’affidamento del servizio di raccolta differenziata).

L’analisi dei giudici amministrativi si è soffermata sull’applicabilità delle limitazioni anche alle società a capitale misto pubblico-privato costituite ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 23-bis, ovvero quelle società miste per le quali le procedure competitive hanno avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

In altri termini, il TAR affronta la questione relativa alla legittimazione delle società miste pubblico-privato, costituite ai sensi del comma 2, lett. b) del citato articolo 23-bis, alla partecipazione alle gare pubbliche per l’acquisizione di servizi pubblici ulteriori a quelli già gestiti.

Sul punto, i giudici amministrativi di Reggio Calabria hanno accolto l’interpretazione costituzionalmente orientata, ma che appare non coerente con la lettera della norma, favorevole a circoscrivere il divieto di cui al citato comma 9 esclusivamente alle società miste pubblico-private che gestiscono servizi pubblici locali per effetto di affidamento diretto o comunque a seguito di procedura non ad evidenza pubblica, con la precisazione che rientrano nel concetto di “evidenza pubblica” anche le società miste costituite con le modalità indicate dal comma 2, lettera b), dell’art. 23-bis.

T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – 16 GIUGNO 2010, N. 1882 – ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL POTERE DI DISPORRE L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A SOCIETÀ IN-HOUSE

Con la decisione in questione il TAR Lombardia precisa che la decisione di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a società in house, in quanto atto di natura programmatoria incluso nell’elenco tassativo di cui all’art. 42 del TUEL (che postula la verifica, in concreto ed attualizzata al momento dell’effettivo trasferimento, della sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di legge per avvalersi di siffatto modulo gestionale), rientra nella competenza del Consiglio Comunale, residuando in capo alla Giunta la susseguente competenza generale esecutiva da attuarsi sulla base delle scelte e degli indirizzi forniti dall’organo consiliare.

Secondo i giudici amministrativi milanesi, nel caso di specie, l’affidamento del servizi pubblico è stato attuato da un organo incompetente con atto inidoneo, atteso che la Delibera della Giunta di approvazione del contratto di servizio può essere intesa soltanto come atto di esecuzione di apposita delibera Consiliare di trasferimento dei servizi in discorso, che nel caso di specie è mancata.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, si inviano distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

Link:
TAR CALABRIA: http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3030
TAR LOMBARDIA: http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3034
» 01.07.2010

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