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Circolari

p67843GH

Si segnala a tutte le imprese associate un orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando in merito alla responsabilità solidale delle Pubbliche Amministrazioni, come qui di seguito, sia pure in sintesi, meglio esplicitato.

E’ noto che l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. 251/2004 e dalla Legge 296/2006 dispone testualmente che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

Pur se la norma in questione non fa distinzione tra committente pubblico e committente privato, né tra contratto pubblico di appalto di servizi e contratto di appalto di diritto comune, considerato che l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 dispone espressamente che il “presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni …” era emerso un orientamento, sostenuto autorevolmente dal Ministero del Lavoro (risposta a interpello n. 35/2009, del 15 maggio 2009), che gli enti pubblici fossero esclusi dall’applicazione della disciplina in parola, con la conseguenza che tali enti sarebbero obbligati solidalmente solo per i trattamenti economici dovuti ai dipendenti dell’appaltatore nei limiti di cui all’art. 1676 del codice civile (e cioè fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore).

La giurisprudenza sta però confutando tale impostazione, segnando un diverso percorso interpretativo: a seguire rispetto a Tribunale di Pavia (sentenza 29/4/2006), successive autorevoli statuizioni (Tribunale Ancona, 13/6/2006, Corte di appello Milano, 7/11/2008, Corte di appello Torino, 22/9/2009) hanno ribaltato tale orientamento, anche con specifico riferimento al settore del multiservizi (cfr. da ultimo le due recenti, allegate, decisioni del Tribunale di Bolzano e del Tribunale di Milano) asserendo invece la responsabilità della PA nelle fattispecie disciplinate dal predetto art. 29.

Le argomentazioni addotte a sostegno, fondate principalmente su una più attenta lettura del D.Lgs in questione alla luce della Legge delega (Legge n. 30/2003, art. 6) e della Costituzione (art. 76), sono oggettivamente persuasive in termini di diritto positivo e conducono a ritenere che l’esclusione di cui al precitato art. 1, comma 2 debba essere intesa come riferita alla Pubblica Amministrazione qualora operi come datore di lavoro pubblico; in altri termini l’esclusione riguarda le forme contrattuali flessibili previste dallo stesso D.Lgs., concernenti il lavoro dipendente, ma non applicabili al rapporto di pubblico impiego.

Si tratta di una lettura normativa di notevole importanza in quanto l’estensione alla PA della responsabilità conseguente all’applicazione dell’art. 29 comma 2 amplia, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la possibilità di azioni giudiziarie e quindi, di conseguenza, implica una maggiore attenzione e prudenza nella valutazione delle offerte anomale e delle giustificazioni prodotte in sede di gara, sia per quanto concerne i minimi salariali che, ancor di più, per quanto attiene i versamenti previdenziali.

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 19.10.2010
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