AssoAmbiente

Circolari

p68260PE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 334 del 17 dicembre u.s. è stata pubblicata la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate del’inquinamento). (v. allegato I)

Come anticipato nelle precedenti circolari associative in materia (v. circ. n.167/09 e n.272/10), la direttiva aggiorna e riunisce sette diverse legislazioni inerenti l’inquinamento atmosferico, inclusa la direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento (IPPC) e quella 2000/76/CE sull’incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.

Nel rimandare ad un successivo approfondimento sui contenuti della direttiva in oggetto, si anticipano solo alcuni aspetti innovativi della stessa, e che comporteranno, in fase di recepimento, una ulteriore rettifica della parte II del D.Lgs 152/06 (modificata da ultimo dal D.Lgs 128/10):

  • alcune definizioni riportate nella direttiva introducono modifiche a quelle oggi in vigore in ambito nazionale (ad es. “inquinamento”, “impianto”, “emissioni”, “gestore”, “conclusioni sulle BAT”);
  • per le attività IPPC, gli Stati membri dovranno adottare disposizioni generali vincolanti basate sulle BAT (best available techniques);
  • le conclusioni delle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni autorizzative, ma l’autorità nazionale competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide;
  • i valori limiti per le emissioni non dovranno superare i valori BATAEL (limiti di emissioni associati alle BAT) ma le autorità nazionali competenti potranno fissare limiti di emissione diversi meno severi, sulla base di specificità locali oppure di valutazioni tecniche/economiche relative ai singoli impianti, a condizione che il livello complessivo di protezione ambientale sia mantenuto invariato;
  • gli Stati membri sono chiamati a revisionare le autorizzazioni per verificare la conformità alle BAT, inoltre, entro quattro anni dalla pubblicazione della decisione sulle conclusioni delle BAT, le stesse autorizzazioni dovranno essere riesaminate e, se del caso, riaggiornate;
  • viene introdotta la disposizione sulla chiusura del sito che dispone la valutazione, al momento della cessazione definitiva dell’attività, dello stato di contaminazione del suolo e delle acque;
  • estensione del campo di applicazione della direttiva IPPC (v. allegato II);
  • non si registrano modifiche sostanziali alla direttiva 2000/76/CE.

La direttiva entrerà in vigore il prossimo 6 gennaio 2011. Gli Stati membri sono chiamati a recepire la direttiva in parola entro il 6 gennaio 2013, unica eccezione riguarda il recepimento della parte IV del provvedimento, relativa alla revisione della direttiva incenerimento, che dovrà essere invece trasposta entro il 6 gennaio 2014.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 21.12.2010
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