AssoAmbiente

Circolari

p68278CE

Seguito quanto anticipato con precedenti circolari, da ultimo la n. 261/2010 in merito al D.Lgs. 205/2010 in materia di rifiuti che come noto ha introdotto nuove disposizioni per la regolamentazione delle attività connesse al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti rilevata l’urgenza, in data 22 dicembre u.s., ha approvato la Delibera n. 3 del 22 dicembre 2010 su “Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’art. 194, comma 3, come sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 205/2010”.

In relazione al nuovo quadro normativo e ad alcune criticità presenti che richiedono una revisione del Regolamento dell’Albo e di alcune disposizioni attuative, il Comitato, con la Delibera in parola ha ritenuto di prevedere una procedura di iscrizione che tenga conto della situazione determinatasi, al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, di interesse anche del comparto rappresentato. In sintesi le imprese di trasporto transfrontaliero dei rifiuti in attività alla data di operatività del D.Lgs. 205/2010 ai sensi dell’art. 1 della citata delibera dovranno presentare, alla Sezione regionale territorialmente competente e per quelle straniere non dotate di una sede secondaria in Italia, così come previsto dal Regolamento 406/98, a una qualsiasi Sezione regionale dell’Albo, la sola domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva, con il modello riportato in allegato “A” alla Delibera. Contestualmente alla presentazione della domanda viene rilasciata dalla Sezione dell’Albo, ricevuta di iscrizione secondo il modello riportato nell’allegato “B” della Delibera (art. 1, comma 3) che permette la continuità dell’operatività delle imprese interessate, ferma restando la tenuta della citata ricevuta a bordo dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti (art .1, comma 8).

Entro i successivi due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo le imprese interessate dovranno presentare la documentazione indicata all’art. 1, comma 6, accompagnata, qualora imprese straniere, da traduzione giurata nei modi di legge (art. 1, comma 7).

Successivamente alla verifica della documentazione presentata, la Sezione regionale notificherà, all’impresa interessata, il provvedimento formale di iscrizione (art. 1, comma 4).

Considerate alcune specifiche condizioni normative vigenti, la Delibera prevede all’art. 2, alcune disposizioni transitorie, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e riguardanti in particolare:

  • la possibilità, per le imprese estere non dotate di sede secondaria in Italia (art. 12, comma 1 del DM 406/98), di definirla nei successivi 120 giorni. Da considerare che qualora tale sede sia situata in diverso territorio di competenza della Sezione regionale dell’Albo prescelta, l’azienda interessata dovrà provvedere alla richiesta di trasferimento dell’iscrizione;
  • la presentazione, sempre entro 120 giorni, della documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 11 del DM 406/98 e alla Delibera di attuazione del 30 gennaio 2003; va precisato che l’art. 194, comma 3, del D.Lgs. 152/06, come modificato dal recente D.Lgs. 205/10, prevede, solo nel caso di esclusivo trasporto transfrontaliero (quindi ad esclusione delle aziende di trasporto che effettuano anche il trasporto interno) non vi è obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all’art. 212, comma 10 del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • la possibilità del legale rappresentante dell’azienda o di un soggetto che risponda ai requisiti richiesti dalla Delibera dell’Albo n. 3 del 16 luglio 1999, di assumere il ruolo di responsabile tecnico nell’attesa della definizione dei requisiti.

Nel rinviare ai contenuti della Delibera e nel restare a disposizione per ogni approfondimento, salutiamo cordialmente.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 24.12.2010
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