AssoAmbiente

Circolari

p68634LE

Con circolare del 2 marzo 2011 (di seguito allegata) il Ministero dell’Ambiente ha fornito le indicazioni operative per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla Legge 70/94, nell’attesa dell’entrata in vigore del nuovo sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevista per ilgiugno 2011, che come noto, abolisce il citato obbligo per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI.

Al fine di fare maggiore chiarezza sulla materia ricordiamo sinteticamente e per punti che:

  • il D.Lgs. n. 205/10, di modifica del D.Lgs. n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, che ha abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI;
  • il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
  • il disposto dell’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010, stabilisce che le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del “doppio binario”, nel quale è stato mantenuto anche l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006.

Alla luce di quanto sopra pertanto il Ministero dell'Ambiente ha, con la citata circolare, stabilito che:

  • i soli produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono tenuti a presentare il MUD entro il 30 aprile 2011;
  • i trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010;
  • le informazioni relative all’anno 2010 devono essere comunicate, per i soggetti obbligati, secondo le modalità illustrate nella circolare entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1/1/2011-31/5/2011 (periodo antecedente l’effettiva operatività del SISTRI), di cui al DM 17/12/2009, così come modificato dal DM 22/12/2010, dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011 sempre e solo dai citati soggetti tenuti a presentare il MUD entro il 30 aprile 2011;
  • al fine di agevolare i produttori iniziali di rifiuti e le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto opportuno l’utilizzo della medesima modulistica contenuta nel DPCM 27 aprile 2010 (Mud 2010 - http://www.guritel.it/free-sum/ARTI/2010/04/28/sommario.html), oppure, in alternativa e a scelta dell'interessato l’invio telematico delle stesse informazioni tramite il portale SISTRI.

La circolare stabilisce inoltre che i soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il MUD relativo al 2010, dal momento che l’abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell’anno 2011 antecedente l’entrata a regime del SISTRI (1° gennaio - 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui all’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009”.

Ricordiamo infine che il MUD ex DPCM 27 aprile 2010 dovrà essere infine presentato, entro il prossimo 30 aprile, dai Comuni e loro Consorzi e le Comunità montane per i RU gestiti e dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) ex D.Lgs. 151/2005 per quanto immesso nel mercato.

Cordiali saluti.

» 04.03.2011
Documenti allegati

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