AssoAmbiente

Circolari

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1) GARANZIE FINANZIARIE PER ATTIVITA’ DI COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE RIFIUTI: CHIARIMENTI

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 081/2011 con cui avevamo informato che sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011 sono stati pubblicati i comunicati relativi alla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 19 gennaio 2011, concernente l’iscrizione all’Albo dei commercianti e degli intermediari e quello relativo alla Deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2011, concernente la modulistica da utilizzare.

Nella medesima circolare associativa avevamo inoltre specificato che non essendo ancora stato emanato il Decreto sulle garanzie finanziarie specifico per la categoria in questione, come previsto dall’art. 212, comma 10 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato dal recente D.Lgs. 205/2010), Decreto che è ancora alla firma dei Ministeri concertanti, lo stesso comma 10 stabiliva in via transitoria che, fino all’emanazione dei Decreti sulle garanzie finanziarie per alcune categorie dell’Albo (tra cui appunto la categoria 8), si applicano le modalità e gli importi del D.M. 8 ottobre 1996 (come modificato dal D.M. 23 aprile 1999).

In base alla suddetta disposizione transitoria, la Circolare in oggetto, emanata dal Comitato dell’Albo, sentito l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, intende diramare le necessarie indicazioni volte a consentire l’applicazione uniforme sul territorio nazionale delle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo dei commercianti e intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi..

In particolare e relativamente agli importi delle suddette garanzie la Circolare dell’Albo stabilisce che:

  1. Per l'esercizio delle attività di commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in base alle classi d’iscrizione di cui all’articolo 9, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, si fa riferimento agli ammontari stabiliti dall’articolo 4, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999 (Trasporto rifiuti pericolosi).
  2. Per l'esercizio delle attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi, in base alle classi d’iscrizione di cui all’articolo 9, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, si fa riferimento agli ammontari stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999 (trasporto rifiuti non pericolosi).
  3. Qualora l’attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui al punto 1, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d’iscrizione.
  4. Ai sensi dell’articolo 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06, gli importi di cui ai precedenti punti sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

La Circolare dell’Albo stabilisce inoltre che la garanzia finanziaria deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera “A”, il quale costituisce adattamento alla categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) delle clausole contenute nell’allegato al D.M. 8 ottobre 1996, le quali rimangono sostanzialmente invariate.

2) ISCRIZIONI AI SENSI DELL’ART. 212, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I..

Con la suddetta Circolare il Comitato dell’Albo ha fornito chiarimenti in ordine alla procedura di aggiornamento delle iscrizioni effettuate ai sensi dell’art. 212 comma 8 (produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti).

Al riguardo si ricorda che l’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, devono essere rinnovate ogni 10 anni. La disposizione legislativa prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 205/10 (entro il 25 dicembre 2011).

Al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, il Comitato nazionale ha approvato lo schema di domanda di aggiornamento di cui all’allegato “A”, precisando che considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011 e specificando che, in difetto, la Sezione regionale potrà non garantire il rispetto dei suddetti termini.

Infine, il Comitato nazionale, in ordine ai termini di decorrenza dei dieci anni di durata delle iscrizioni all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, effettuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, ha specificato quanto segue:

  • “per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, il suddetto termine deve intendersi riferito alla data della delibera di aggiornamento dell’iscrizione;
  • per le iscrizioni effettuate ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/08, il termine deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 205/2010.”

Cordiali saluti.

» 21.03.2011
Documenti allegati

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