AssoAmbiente

Circolari

p70655LE

In considerazione della chiusura estiva degli uffici di FISE che, ricordiamo, avverrà dall’8 al 26 agosto p.v., riteniamo opportuno fornire alle aziende gli aggiornamenti, ad oggi disponibili, in materia di SISTRI.

Al riguardo segnaliamo che nei prossimi giorni sarà pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, un ulteriore e nuovo Decreto in materia che apporterà modifiche/integrazioni alla disciplina già prevista dal DM n. 52 del 18 febbraio 2011 (Testo Unico SISTRI). In particolare, evidenziamo che il prossimo provvedimento, per quanto a noi noto, dovrebbe introdurre specifiche disposizioni per regolamentare la fase di prima applicazione del sistema di tracciabilità, la cui operatività, per i singoli operatori soggetti alla disciplina SISTRI, è stata differenziata dal Decreto 26 maggio 2011, che, fra l’altro, ha anche disposto la proroga dell’entrata in vigore del sistema al 1° settembre p.v. per specifici operatori tra cui:

  •  i produttori di rifiuti che hanno più di 500 dipendenti;
  •  le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 500 dipendenti;
  •  le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
  •  le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti;
  •  i commercianti e gli intermediari di rifiuti.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, sia per le aziende che saranno soggette fin da subito (1° settembre p.v.) agli obblighi del SISTRI, sia per quelle per le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti entrerà in vigore sulla base dello scaglionamento previsto dal DM 26 maggio 2011, lo stesso è stato individuato dal D.Lgs. n. 205/10 (artt. 39 e 258 e seguenti), così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 121/11 (cfr. circolare associativa n. 460 del 3 agosto 2011).

Infine, rammentiamo che, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del DM 52/11, fino all’entrata in vigore del SISTRI, differenziata per i singoli operatori, essi rimangono, comunque, tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 190 (registri) e 193 (formulari) del D.Lgs. n. 205/11

Nel rinviare la disamina delle disposizioni del prossimo Decreto di modifica SISTRI ad avvenuta pubblicazione dello stesso, ci riserviamo di tenerVi aggiornati sugli sviluppi futuri anche in relazione alle azioni svolte dall’Associazione presso il MATTM sulle criticità, tecniche e normative, ancora presenti. Segnaliamo comunque l’utilità, per le aziende interessate, di monitorare anche il portale SISTRI (www.sistri.it), su cui potrebbero essere anticipate alcune disposizioni del Decreto stesso precedentemente alla sua pubblicazione.

Cordiali saluti

» 05.08.2011

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