AssoAmbiente

Circolari

p70759NE

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in tema di REACH per trasmettere in allegato la versione finale pubblicata da ECHA, European Chemicals Agency, della “Guida alla compilazione delle schede dati di sicurezza (SDS)”. 

Come stabilito dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH), i soggetti obbligati alla registrazione e alla compilazione delle SDS sono i fabbricanti e gli importatori dell’Unione Europea di sostanze chimiche, indipendentemente dal fatto che siano classi?cate ed etichettate come pericolose o non pericolose, in quantitativi uguali o superiori, nell’arco di un anno solare, ad 1 tonnellata. Nel Regolamento REACH vengono previsti specifici campi di esclusione per determinate sostanze e miscele

Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo, ai fini informativi, sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono informazioni sulle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele, consentendo:

  • al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;
  • agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro

La Guida in oggetto (per ora disponibile solo in lingua inglese) si pone l’obiettivo di supportare gli operatori nella corretta compilazione delle SDS e risulta organizzata in 4 capitoli:

  1. Introduzione generale;
  2. Novità nella compilazione delle SDS nel REACH e nel CLP (Regolamento CE n.1272/2008);
  3. Aspetti da considerare nella compilazione delle SDS;
  4. Informazioni dettagliate per ognuna delle 16 sezioni di cui è composta la SDS

In particolare l’Allegato IV (alla cui definizione hanno partecipato la FEAD, la Federazione europea di riferimento per i gestori di rifiuti, e il RRIC - Recovery and Recycling Industry Chain) tratta gli aspetti legati alla compilazione delle SDS per le sostanze provenienti dalle operazione di recupero dei rifiuti. Ciò si è reso necessario in considerazione dell’attribuzione dello stato di “End of Waste” a certi flussi di rifiuti al termine delle operazioni di recupero, diventando questi a tutti gli effetti delle sostanze e prodotti recuperati (ai sensi dell’art. 184-ter D.Lgs. 152/06 s.m.i.) e quindi soggetti al Regolamento REACH. Si ricorda invece che i rifiuti in quanto tali sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento

Cordiali saluti.

» 16.09.2011
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