AssoAmbiente

Circolari

p70852

Ci giungono da alcune imprese quesiti relativi alla corretta interpretazione da attribuire alla nozione di “sottoprodotto” (art. 183, lett. qq) D.Lgs. 152/06 s.m.i.), e in particolare se materiali e parti di ricambio provenienti dalle operazioni di autodemolizione possano ricadere in detta fattispecie

Al riguardo, evidenziamo che la citata lett. qq) definisce il sottoprodotto come “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2”. 

La prima delle suddette condizioni è che il sottoprodotto costituisca parte integrante di un processo di produzione, non rappresentando tuttavia lo scopo primario dello stesso. Le altre condizioni riguardano: la certezza del riutilizzo; l’assenza di ulteriori trattamenti (diversi dalla normale pratica industriale) per il riutilizzo medesimo; il fatto che l’utilizzo sia “legale”, ossia consentito dalla normativa sui prodotti, sulla salute e sulla protezione dell’ambiente. Si ricorda che la dimostrazione delle predette condizioni (che devono sussistere tutte contemporaneamente) è a carico dell’impresa che produce il sottoprodotto

Ora, poiché l’attività di autodemolizione è un processo non di produzione di merci, ma di trattamento di rifiuti (poiché tali sono i veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs. 209/03 - v. in particolare art. 3) - è evidente che la prima condizione non si ritiene soddisfatta, e quindi i materiali e parti derivanti dalla demolizione di autoveicoli non possono essere considerati come sottoprodotti, in quanto derivanti da un processo di trattamento di rifiuti

Per completezza, va segnalato che la definizione di sottoprodotto, sopra riportata, contempla anche il caso che determinate categorie di sottoprodotti possano essere individuate con Decreto dal Ministro dell’ambiente (cfr. art. 184-bis, comma 2). Il Decreto (non ancora emanato) dovrà tuttavia, ancora una volta, rispettare le condizioni generali per i sottoprodotti, sopra indicate, ed essere conforme alla disciplina comunitaria in materia

Cordiali saluti.

» 29.09.2011

Recenti

20 Luglio 2022
2022/205/SA-GIU/TO
Inceneritore nel Barese – pronunciamento positivo del Consiglio di Stato
Leggi di +
20 Luglio 2022
2022/204/SAEC-NOT-FIN/TO
Convertito in Legge il “DL Aiuti” – Nuove misure urgenti su politiche energetiche e produttività
Leggi di +
18 Luglio 2022
2022/203/SAEC-COM/TO
Relazione annuale ARERA 2022
Leggi di +
18 Luglio 2022
2022/202/SA-LAV/MI
CCNL Servizi Ambientali – Rifiuto di assunzione per subentro in appalto in presenza di condanna definitiva
Leggi di +
15 Luglio 2022
2022-201_SAEC-COM_PE
Convocazione Assemblea Assoambiente – Milano, 22 settembre 2022
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL