AssoAmbiente

Circolari

p70852

Ci giungono da alcune imprese quesiti relativi alla corretta interpretazione da attribuire alla nozione di “sottoprodotto” (art. 183, lett. qq) D.Lgs. 152/06 s.m.i.), e in particolare se materiali e parti di ricambio provenienti dalle operazioni di autodemolizione possano ricadere in detta fattispecie

Al riguardo, evidenziamo che la citata lett. qq) definisce il sottoprodotto come “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2”. 

La prima delle suddette condizioni è che il sottoprodotto costituisca parte integrante di un processo di produzione, non rappresentando tuttavia lo scopo primario dello stesso. Le altre condizioni riguardano: la certezza del riutilizzo; l’assenza di ulteriori trattamenti (diversi dalla normale pratica industriale) per il riutilizzo medesimo; il fatto che l’utilizzo sia “legale”, ossia consentito dalla normativa sui prodotti, sulla salute e sulla protezione dell’ambiente. Si ricorda che la dimostrazione delle predette condizioni (che devono sussistere tutte contemporaneamente) è a carico dell’impresa che produce il sottoprodotto

Ora, poiché l’attività di autodemolizione è un processo non di produzione di merci, ma di trattamento di rifiuti (poiché tali sono i veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs. 209/03 - v. in particolare art. 3) - è evidente che la prima condizione non si ritiene soddisfatta, e quindi i materiali e parti derivanti dalla demolizione di autoveicoli non possono essere considerati come sottoprodotti, in quanto derivanti da un processo di trattamento di rifiuti

Per completezza, va segnalato che la definizione di sottoprodotto, sopra riportata, contempla anche il caso che determinate categorie di sottoprodotti possano essere individuate con Decreto dal Ministro dell’ambiente (cfr. art. 184-bis, comma 2). Il Decreto (non ancora emanato) dovrà tuttavia, ancora una volta, rispettare le condizioni generali per i sottoprodotti, sopra indicate, ed essere conforme alla disciplina comunitaria in materia

Cordiali saluti.

» 29.09.2011

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